Legge regionale 4 agosto 1982, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 04 08 1982

Bollettino ufficiale 30 9 1982 n. 12

Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali della Regione.

Art. UNICO

La procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali della Regione, disciplinata con testo unico 14 aprile 1910, n. 639, si applica anche per l’esecuzione forzata di cui all’articolo 27 della Legge dello Stato 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.