Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 29 - Testo vigente

Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 29

Disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

(B.U. del 7 dicembre 2022, n. 64)

Art. 1

(Termini per la realizzazione con modalità semplificate di interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: "fino a duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2023, per gli interventi di cui alle lettere a) e b), e fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e)".

2. È fatto salvo, ai fini dell'applicazione del comma 1, il rispetto della disposizione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.