Legge regionale 29 agosto 1964, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 29 08 1964

Bollettino ufficiale 31 8 1964

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Art. 1

Il Consiglio di Sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del DLCPS 23 dicembre 1946 n. 532 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, ed è composto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti membri:

- Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;

- Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta o un suo delegato;

- Il Medico Regionale;

- Il Veterinario Regionale;

- Il Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta;

- L'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

- Il Sovrintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti;

- Il Dirigente del Servizio Controllo Comuni presso l'Amministrazione Regionale;

- Un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;

- Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta;

- L'Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;

- L'Ufficiale Medico Militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

- Un Medico condotto, designato dalla locale Associazione dei Medici Condotti;

- Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari designato dal rispettivo Consiglio di Ordine o Collegio Sanitario;

- I Direttori dei Reparti Medico - Micrografico e Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi;

- Un Primario Medico e un Primario Chirurgo ospedaliero, residente in Aosta;

- Un Direttore Sanitario di un Ospedale di Aosta;

- Tre Dottori in Medicina e Chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria;

- Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore Regionale alla Sanità.

Art. 3

Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta dura in carica tre anni.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.