Legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 15 07 1982

Bollettino ufficiale 15 9 1982 n. 11

Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

TITOLO I

Ordinamento dei servizi e disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

La presente legge disciplina tutti i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, che siano di interesse regionale, classificati al successivo articolo 11.

Sono soggetti comunque alla disciplina della presente legge i servizi di trasporto pubblico locale ammessi alla concessione di contributi statali o regionali per l’impianto, per l’esercizio e per gli investimenti.

La presente legge stabilisce i principi e i metodi per l’esercizio della potestà di programmazione che compete alla Regione in materia di trasporti pubblici locali.

Art. 2

(Funzioni amministrative)

La Regione Valle d’Aosta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai servizi automobilistici, tramviari, funicolari, filoviari e funiviari di ogni tipo, sia di persone che di merci, compresi quelli delle metropolitane, ferrovie secondarie, compresi i servizi sostitutivi di quelli ferroviari dello Stato e compresi i servizi automobilistici di gran turismo che si svolgono nell'ambito regionale, salvo quanto previsto, circa la potestà concessionale, dai successivi artt. 22 e 23.

Le funzioni amministrative di cui al primo comma, sono riferite anche ai servizi pubblici di trasporto di persone e di merci oppure di sole merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee che si svolgono in modo non prevalente nel territorio di altra Regione o che servono prevalentemente l’interesse della Regione Valle d’Aosta.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto che si svolgono parzialmente nella Regione Piemonte, sono stabilite d’intesa fra le due Regioni.

L’eventuale riconoscimento dell’interesse regionale per le linee che, al di fuori dei casi di svolgimento del percorso in modo non prevalente, si svolgono anche nell’ambito territoriale di altra Regione, servendo comunque prevalentemente l'interesse della Regione Valle d’Aosta, è rilasciato, su richiesta della Regione Valle d’Aosta, dal Ministero dei Trasporti.

La Regione può delegare agli Enti locali e a loro consorzi previsti dall’articolo 1 ultimo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l’esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai commi precedenti.

Art. 3

(Bacino di traffico)

Il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, approvato dal Consiglio regionale, individua i limiti territoriali dei bacini o del bacino di traffico.

Per " bacino di traffico " si intende l’unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. In considerazione delle speciali caratteristiche della Valle d’Aosta e delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, l’intero ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta è, allo stato, costituito in un solo " bacino di traffico ".

Art. 4

(Piano di bacino di traffico)

La Giunta regionale formula e sottopone al Consiglio regionale il Piano di bacino di traffico, attraverso la cui attuazione si realizza il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione per quanto attiene in modo particolare ai servizi pubblici automobilistici di persone e di cose.

Il Piano di bacino di traffico, che non può avere validità superiore ai tre anni, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Esso viene attuato mediante programmi annuali.

Per l’elaborazione ed attuazione del Piano - che deve comunque garantire la concezione unitaria del servizio di trasporto pubblico, compreso quello urbano, nell’intero ambito territoriale del bacino di traffico - è richiesta la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati (Comuni, Comunità Montane, Circoscrizioni, Comprensori, Consorzi, ecc.)

Art. 5

(Criteri programmatici e direttivi del piano)

Il Piano di bacino di traffico, coerente con il Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, è preordinato ai seguenti obiettivi:

a) attuare una politica del trasporto pubblico che persegua l’ordinato sviluppo economico, culturale e sociale della Regione;

b) favorire l’equilibrato assetto del territorio;

c) migliorare la produttività del servizio complessivo attraverso il riordino dei servizi nell’ambito regionale;

d) perseguire l’economicità gestionale dei servizi;

e) assicurare il controllo pubblico sulla programmazione e sulla gestione dei servizi.

Il Piano di bacino di traffico deve contenere:

a) la rete delle linee di bacino, distinte per direttrici;

b) le linee di comunicazione esterna per i necessari collegamenti;

c) l’integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari, onde evitare tra l’altro aspetti concorrenziali con gli stessi, nonché le linee di collegamento agli scali ferroviari;

d) l’indicazione delle modalità e dei soggetti produttori dei servizi sulla base di criteri di economicità di produzione e di efficienza funzionale;

e) il programma economico e finanziario e l’indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi;

f) le indicazioni di politica tariffaria;

g) le indicazioni per favorire, anche nei centri urbani, la circolazione e l’uso dei mezzi collettivi di trasporto;

h) i programmi di investimento per la realizzazione di infrastrutture e di impianti e per il rinnovo del parco rotabile;

i) i programmi indicanti il complesso delle attività delle imprese ed enti interessati in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.

Il Piano di bacino di traffico, pur considerando un centro gravitazionale, non deve escludere altri centri con differente dotazione e consistenza di elementi attrattivi; non deve determinare entità chiuse, ma interconnessioni qualificate e funzionali, anche transfrontaliere.

Nell’ambito territoriale, preso in considerazione dal Piano, i centri abitati devono essere tutti mutuamente accessibili, attraverso un efficiente sistema integrato di trasporto.

Il Piano risponde infine alle esigenze del trasporto merci e segue, con continuità di approfondite indagini conoscitive, il pendolarismo sia quantitativamente che nella sua distribuzione oraria, settimanale, stagionale e sulle sue motivazioni

(studio, lavoro, svago, altre), sull’origine - destinazione, sul modo e il tempo impiegati, sul costo aziendale e sociale.

Art. 6

(Comitato Regionale dei Trasporti collettivi) Presso l’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, tra le cui funzioni e i cui compiti amministrativi rientra la materia dei trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e 2, è costituito il Comitato Regionale dei Trasporti collettivi.

Detto Comitato, con funzioni consultive, esprime parere sulla formulazione del Piano di bacino di traffico, sulle proposte di modifica e sui programmi di attuazione del Piano stesso, nonché ogniqualvolta la Regione, le Comunità Montane e i Comuni intendano interpellarlo per questioni attinenti alla materia dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Il Comitato fornisce contributi per il Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, formula proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi che dipendono dagli Enti locali o da altra amministrazione, in particolare quella ferroviaria, propone alla Giunta regionale iniziative di studi intesi a migliorare la qualità, l’efficienza, l’economicità dei servizi, formula infine proposte e pareri in materia di:

a) rilascio, rinnovo, modifiche, revoca di concessioni dei servizi di trasporto;

b) mobilità per iniziative turistiche, sportive, culturali di rilievo, fiere e mercati;

c) programmazione economica e pianificazione territoriale nei riguardi del settore di competenza;

d) pendolarismo scolastico e di lavoro;

e) viabilità;

f) trasporti scolastici aziendali;

g) eliminazione delle barriere e adattamento dei mezzi di trasporto per persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;

h) circolazione stradale e traffico;

i) infrastrutture interessanti i trasporti pubblici ed autostazioni;

l) investimenti e contributi d’esercizio;

m) trasporto merci.

Art. 7

(Costituzione e funzionamento del Comitato)

Il Comitato Regionale dei Trasporti collettivi è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

a) dall’Assessore regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dell’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di Vicepresidente;

c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

d) da tre rappresentanti, di cui uno del Consiglio comunale di Aosta, designati d’intesa tra i Comuni della Valle d’Aosta;

e) dal Direttore dell’Ufficio MCTC di Aosta;

f) da due esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato;

g) da quattro rappresentanti designati dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

h) da un rappresentante della locale Associazione degli Industriali;

i) da un rappresentante dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;

l) dal Dirigente dell’ANAS della Valle d’Aosta;

m) da un rappresentante dell’ANAC (Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione);

n) da un rappresentante designato d’intesa tra la Fenit e l’Associazione Valdostana Impianti a Fune;

o) dal Sovraintendente agli Studi;

p) dal Dirigente dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;

q) dal Dirigente dell’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali;

r) dal Responsabile del Servizio regionale dei Trasporti; s) e, di volta in volta, secondo gli argomenti trattati, dai Presidenti delle Comunità Montane interessate.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Servizio Trasporti. Funge da segretario verbalizzante un impiegato del Servizio Trasporti.

Il Comitato potrà, ravvisandone il bisogno, assumere consulenze di esperti nel settore e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessati.

Il Comitato è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque membri ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai componenti sono corrisposti compensi e rimborsi spese su determinazione della Giunta regionale la quale fissa anche i compensi dovuti ai consulenti esterni.

Il Comitato viene ricostituito in occasione del rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 8

(Interventi per favorire la circolazione)

Al fine di favorire la circolazione e l’uso di mezzi pubblici di trasporto, la Giunta regionale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico anche nei centri urbani, comunicando all’amministrazione interessata l’invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.

La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare anche la modifica o la sospensione del servizio nell’ambito dell’area interessata, da disporsi con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto assume interventi per adeguare la circolazione alle esigenze prospettate dal Piano di bacino di traffico anche per quanto concerne le aree urbane.

Art. 9

(Interventi di emergenza)

In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, prescindendo da ogni formalità procedurale, può, con suo decreto, imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l’obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.

Art. 10

(Conferenze dei servizi di trasporto)

L’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti può periodicamente promuovere nelle Comunità Montane della Regione conferenze dei servizi di trasporto per la proposta e l’esame di provvedimenti relativi all’esercizio delle attività di trasporto collettivo di persone e di cose.

Alla conferenza partecipano i rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati, delle Comunità Montane, dei Comprensori, dei Consorzi, delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle Imprese di trasporto. La conferenza è presieduta dall’Assessore regionale o da un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 11

(Classificazione dei servizi)

I modi e le categorie di trasporto, disciplinati dalla presente legge sono i seguenti:

Modi di trasporto automobilistici:

Categorie di trasporto servizi di linea viaggiatori oppure servizi di linea merci;

Modi di trasporto ad impianti fissi: Categorie di trasporto ferrovie oppure metropolitane (tradizionali - leggere) oppure tramvie oppure filovie oppure a fune (funicolari aeree, funivie, seggiovie, cabinovie, ascensori, sciovie, slittovie, rotovie e altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie, funicolari terrestri) oppure scale o nastri mobili.

I pubblici servizi automobilistici, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere:

1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti;

2) speciali: quando il servizio sia destinato in prevalenza a determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti (rientrano fra i servizi speciali le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli utenti del trasporto aereo);

3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;

4) occasionali: quando abbiano la finalità di sopperire ad esigenze di utenza derivanti da eventi particolari e contingenti di durata comunque non superiore ad un mese;

5) sperimentali: quando siano finalizzati all’accertamento delle caratteristiche del traffico o all’adeguamento delle modalità di esercizio e siano effettuati per un periodo non superiore a tre mesi.

Nessuna distinzione viene operata tra linee interurbane o extraurbane, suburbane ed urbane agli effetti della presente legge.

I trasporti di linea di sole merci, inseriti nella classificazione di cui al primo comma, in quanto categoria di trasporto, sono disciplinati dalla presente legge, ancorché non rientranti sotto la denominazione convenzionale di trasporti collettivi.

Art. 12

(Relazione sullo stato dei servizi)

Il competente servizio dell’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, dispone ogni anno una relazione generale sullo stato dei servizi di trasporto di persone e di cose che riguarda:

a) l’offerta dei servizi in rapporto alla domanda di trasporto;

b) il coordinamento dei servizi automobilistici e l’integrazione di questi con quelli ferroviari e funiviari;

c) la situazione economico - finanziaria dei servizi in concessione;

d) l’analisi del parco autoveicoli e la sua evoluzione;

e) l’analisi del funzionamento del sistema tariffario in rapporto alle diverse modalità di utilizzo del trasporto pubblico da parte dell’utenza;

f) l’analisi della spesa pubblica per destinazione della stessa;

g) l’analisi degli impianti e delle attrezzature tecniche;

h) le eventuali segnalazioni sulle condizioni del traffico (anche urbano) che ostacolassero la circolazione in determinate aree;

i) le eventuali proposte emerse dal Comitato di cui all’articolo 6 e dalle conferenze dei servizi di trasporto di cui all’articolo 10;

l) lo stato di attuazione del Piano di bacino di traffico.

Art. 13

(Programma annuale dei servizi)

L’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentite le Associazioni di categoria degli interessati, dispone, sulla base della relazione di cui all’articolo 12, il programma annuale dei servizi di trasporto in attuazione del Piano di bacino di traffico per definire tra l’altro:

a) la politica tariffaria;

b) gli interventi finanziari;

c) gli interventi per migliorare l’organizzazione tecnica ed economica delle imprese e l’eventuale definizione di specifici programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;

d) i programmi di investimento per il parco autoveicoli e per gli altri mezzi di trasporto; gli opportuni adattamenti per consentirvi l’accesso di persone impedite nei movimenti;

e) i programmi di investimento per gli impianti e le attrezzature tecniche e gestionali;

f) gli orari e le modalità di svolgimento dei servizi; g) le eventuali proposte da trasmettere agli enti interessati per migliorare le condizioni del traffico.

Il programma, sentito il parere del Comitato Regionale dei Trasporti collettivi, viene approvato con delibera della Giunta regionale.

Art. 14

(Orario generale dei servizi)

I servizi di cui alla presente legge e le modalità di svolgimento degli stessi risultano dall’orario generale redatto e pubblicato dall’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, in adempimento al programma di cui al precedente articolo, lettera f).

L’orario generale (così come le sue variazioni) è approvato, sentite le Imprese concessionarie,

con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall’Assessorato regionale competente per i trasporti. A questo Assessorato compete la definizione dei criteri per la redazione e la pubblicazione dell’orario regionale e della sua articolazione locale, aziendale, scolastica, nonché dei modi di diffusione, così come delle altre forme di pubblicità integrative dell’orario e di ogni elemento utile a favorire l’uso del mezzo pubblico attuando una adeguata informazione.

Art. 15

(Colorazione veicoli)

Fino all’emanazione di nuove norme, i veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione prescritta dal Ministero dei Trasporti e dalle disposizioni regionali di cui al successivo articolo 16.

Art. 16

(Sistema unificato grafico e informativo)

Onde assicurare e mantenere una immagine unitaria del sistema dei trasporti e del sistema informativo agli stessi connesso, tale da consentire all’utenza di avere una percezione ed una lettura rapida e sintetica del maggiore numero di informazioni e di avere le necessarie istruzioni sul modo di usare il trasporto pubblico, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, la Giunta regionale approva la realizzazione e la gestione di un sistema unificato grafico e informativo.

Le concessioni di servizi di trasporto pubblico saranno rilasciate e rinnovate tenuto conto della normativa definita in detto sistema.

Art. 17

(Autostazioni e impianti)

L’esercizio di una autostazione o impianto analogo anche per servizi non automobilistici è soggetto a concessione della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale può rendere obbligatorio l’uso di un’area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione o ad un impianto analogo comune concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, in conformità al programma annuale di cui al precedente articolo 13 e sentiti i Comuni interessati, individua le relative aree procedendo agli adempimenti urbanistici conseguenti.

Ove sia riconosciuta opportuna la costruzione di una stazione od impianto ad uso di una o più linee, l’approvazione del relativo progetto e la concessione della Regione equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 18

(Provvedimenti in favore di persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche)

In applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal Piano di bacino di traffico e dal programma annuale di cui all’articolo 13, adotta gli interventi, anche finanziari, al fine di agevolare, nei trasporti pubblici e nelle infrastrutture relative, le persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche.

TITOLO II

Gestione dei servizi e modalità di autorizzazione e di concessione

Art. 19

(Modi di gestione e autorizzazione previa)

I servizi di trasporto di cui alla presente legge sono gestiti in uno dei seguenti modi:

a) in economia dall’Ente regione e dagli Enti locali;

b) mediante aziende speciali;

c) in regime di concessione.

L’impianto e l’esercizio di trasporti collettivi di cui agli articoli 1 e 2, per persone e cose, di qualunque natura e durata, anche in relazione ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio - alla idoneità del percorso e alla ubicazione delle fermate devono ottenere preventiva autorizzazione da parte della Regione. Detta autorizzazione è richiesta sia per i servizi in concessione sia per quelli da gestire mediante aziende speciali o in economia, anche se da parte dello stesso Ente regione. Le autorizzazioni sono rilasciate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, tenuto conto del Piano di bacino di traffico e del programma annuale di cui all’articolo 13, in armonia col Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione.

Art. 20

(Domanda di autorizzazione previa)

I legali rappresentanti degli Enti pubblici, delle Aziende Speciali e delle Aziende Pubbliche e Private che intendono istituire servizi di trasporto collettivo devono rivolgere domanda di autorizzazione all’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Tale domanda deve contenere:

a) la documentazione necessaria a comprovare le ragioni che inducono ad istituire il servizio o a variarlo nonché ad accertare l’idoneità tecnica e finanziaria del gestore del servizio stesso;

b) l’indicazione dei servizi che l’istante intende effettuare, con un preventivo di massima dei costi di esercizio;

c) l’indicazione di massima del percorso, dell’ubicazione delle fermate e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

d) la proposta di organico del personale da adibire con l’indicazione delle prestazioni e dei turni di servizio.

Art. 21

(Autorizzazione di apertura al pubblico esercizio) Ottenuta l’autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20, nessun modo, categoria e tipo di trasporto collettivo di persone e di cose (in economia, mediante Azienda Speciale, in regime di concessione) può iniziare l’attività senza una speciale autorizzazione di apertura al pubblico esercizio. Detta speciale autorizzazione sostituisce, ai fini della sicurezza e della regolarità, quella preventiva di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Nella domanda, da inoltrare all’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti (con altra istanza, allegata, per la Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, indicata nella presente legge con la sigla " MCTC "), devono essere indicati:

1) l’autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20;

2) il titolo in base al quale è stata ottenuta la gestione in economia o mediante Azienda Speciale o in regime di concessione, previa approvazione del progetto esecutivo delle opere, degli impianti e delle linee in genere da parte della regione ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753;

3) le indicazioni e proposte precise di cui alle lettere c) e d), secondo comma, articolo precedente.

L’Assessorato predetto provvede a trasmettere l’istanza alla MCTC ai fini degli accertamenti richiesti.

Gli accertamenti sono diretti a riconoscere, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, l’idoneità del percorso, le sue eventuali variazioni, nonché l’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. All’espletamento degli accertamenti di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della MCTC con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell’esercizio. Il numero degli addetti necessario per il servizio di cui si richiede l’apertura al pubblico esercizio, è determinato dal competente servizio dell’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della MCTC.

L’autorizzazione di apertura al pubblico esercizio previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dai competenti Uffici della MCTC, è rilasciata con le prescrizioni relative dall’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Sono parimenti soggette agli accertamenti, alle determinazioni e all’autorizzazione di cui ai commi precedenti le riaperture, le modifiche, le variazioni anche di percorso, le varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati dalla Regione a norma del secondo comma dell’articolo 3 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, nonché l’immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

La cessazione, anche momentanea o stagionale, del servizio deve essere comunicata all’Assessorato competente della Regione e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 22

(Forme di attribuzione)

Le modalità dell’eventuale assunzione delle gestioni in economia o mediante Aziende Speciali, (in riferimento agli articoli 12 e 13 del DLL 7 settembre 1945, n. 545) saranno determinate con specifici provvedimenti legislativi della Regione.

Le concessioni sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono, alle Aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20.

Sono delegate al Comune tutte le funzioni amministrative inerenti alla concessione della costruzione, dell’impianto e dell’esercizio in servizio pubblico di qualunque modo e categoria di trasporto di persone e di cose, quando le linee e gli impianti relativi si svolgano integralmente nel territorio del Comune stesso. Circa la durata e le modalità della concessione, il Comune si attiene alle norme contenute negli articoli che seguono.

Le Aziende private devono comprovare l’idoneità morale, tecnica e finanziaria.

La competenza resta alla Regione quando trattasi di servizi che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situato in altra Regione.

Art. 23

(Durata e rilascio delle concessioni)

Le concessioni di servizi pubblici di trasporto di persone e di cose sono provvisorie e definitive.

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono rilasciate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentiti le Comunità Montane e i Comuni interessati. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dalla Giunta regionale può essere concessa una limitata proroga.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni e sono rilasciate dalla Giunta regionale. Preliminarmente deve essere consultato il Comitato di cui all’articolo 6, e sentite le Comunità Montane e i Comuni interessati.

Fanno eccezione le metropolitane, le tramvie, le filovie e le vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose, per le quali le concessioni definitive hanno la durata massima di 40 anni.

Nel caso in cui gli impianti e le linee si svolgano integralmente nel territorio di un solo Comune come previsto dal precedente articolo 22, terzo comma, sia le concessioni provvisorie sia quelle definitive sono accordate, prima dell’esecuzione delle opere, dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, alle aziende pubbliche e private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli artt. 19 e 20.

L’esecuzione delle opere non può essere iniziata senza l’apposita autorizzazione prescritta dall’articolo 3 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

I provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti a fune vengono assunti dalla Giunta regionale con atti deliberativi, a seguito dell’esito positivo delle istruttorie dei progetti in esame effettuate dal competente Assessorato regionale dei Trasporti previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti Uffici della MCTC.

Tutte le concessioni sono rinnovabili.

Le modifiche delle concessioni in atto sono sottoposte alla stessa procedura per il rilascio delle concessioni.

Ogni concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutti gli obblighi e tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico e di vigilanza, che regolano la concessione stessa.

I concessionari hanno l’obbligo di trasportare gli effetti postali, su richiesta dell’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, secondo quando disposto dai competenti servizi dello Stato e del Ministero delle Poste in particolare.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione i cui importi minimi e massimi, a seconda dell’importanza della concessione, saranno fissati con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Art. 24

(Subconcessione)

È vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico.

Art. 25

(Domande di concessione)

Le domande per ottenere la concessione devono contenere, oltre agli estremi dell’autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20, alle generalità del richiedente e alla ragione sociale della Impresa, quanto segue:

a) l’indicazione dei servizi che si intendono effettuare con il percorso e le zone servite;

b) il tracciato delle linee con l’ubicazione delle fermate;

c) l’elenco dei veicoli da specificarsi analiticamente con le loro caratteristiche e condizioni tecniche e l’indicazione delle modalità di utilizzo;

d) l’organico degli addetti per ogni servizio con l’indicazione delle qualifiche, delle prestazioni e dei turni di servizio;

e) le autorimesse, gli impianti e le attrezzature tecniche necessarie, disponibili o da acquisire;

f) il preventivo dei costi del servizio;

g) indicazioni circa il traffico presunto;

h) indicazioni circa i ricavi presunti;

i) indicazioni circa programmi di investimenti; l) la documentazione necessaria ad accertare la idoneità tecnica e finanziaria dell’impresa compresi - per le Società - i dati relativi alla composizione del capitale, le quote di partecipazione e l’eventuale statuto;

m) gli orari e le tabelle di frequenza;

n) indicazioni circa la compatibilità e l’opportunità di integrazioni con gli altri servizi di trasporto;

o) i documenti di viaggio previsti e i relativi importi per le singole relazioni.

La documentazione suddetta dovrà essere integrata da quella tecnica prevista dalle Leggi, Regolamenti, Decreti Ministeriali del Ministero dei Trasporti. In particolare per le sciovie ed impianti analoghi, dovranno essere applicate le nuove norme tecniche di cui al DM 15 marzo 1982, n. 706.

Art. 26

(Modifiche e rinnovi)

Per le modifiche di concessioni in atto o per il rinnovo di concessioni alla scadenza, le domande devono contenere i dati richiesti per ottenere le concessioni secondo l’articolo 25.

Art. 27

(Istruttoria)

Il rilascio di concessioni e le modifiche di concessioni in atto sono subordinati allo svolgimento di apposita istruttoria diretta ad accertare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;

b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell’istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto;

c) l’opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio fra linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio allo scopo di incrementare le utenze, diversificare i servizi rapportandoli alle reali esigenze dell’utenza e conseguire maggiore economicità nella produzione globale del servizio;

d) l’armonizzazione degli orari di tutti i servizi;

e) le compatibilità col Piano regionale dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, col Piano di bacino di traffico e col programma annuale dei servizi;

f) i diritti di preferenza.

Ai fini dell’istruttoria di cui al comma precedente deve essere indetta apposita riunione con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti locali interessati, dell’Azienda richiedente e delle altre Aziende concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgono nell’ambito regionale e dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Art. 28

(Diritti preferenziali - Consorzi)

Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno diritto di preferenza i concessionari di servizi finitimi.

La finitimità va riferita non alla sola connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi.

Per la concessione definitiva delle linee in funzione prima dell’emanazione delle presenti disposizioni e per il rinnovo, hanno diritto di preferenza i precedenti concessionari degli stessi servizi sempreché li abbiano esercitati regolarmente.

I diritti preferenziali sono inefficaci quando il concessionario si sia reso responsabile di gravi inadempienze o di gravi disservizi o abbia causato interruzioni di servizio comunque ascrivibili alla sua responsabilità o non abbia ottemperato alle prescrizioni del competente Servizio Trasporti della Regione o gli obblighi di legge.

Hanno comunque diritto di preferenza i consorzi di Enti locali e quelli coattivi di esercenti.

Seguono, per i diritti preferenziali, i consorzi volontari di esercenti.

La Regione, le Comunità Montane, i Comuni possono promuovere la costituzione, anche coattiva, di consorzi di esercenti nel settore degli impianti a fune.

Art. 29

(Provvedimenti di concessione)

Adeguate forme di informazione e di pubblicità relative all’intenzione di effettuare il rilascio della concessione dovranno essere realizzate, per ogni linea, dall’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o dal Comune, nel caso di concessione comunale, in collaborazione con detto Assessorato.

La concessione deve contenere:

a) le generalità del concessionario e il suo domicilio; b) la durata della concessione;

c) l’elenco dei servizi assegnati al concessionario;

d) i programmi di esercizio;

e) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

f) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell’esercizio;

g) l’organico del personale;

h) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

i) le tariffe e gli orari;

l) i percorsi e l’ubicazione delle fermate.

La concessione è rilasciata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo, economico, di sicurezza, che regolano la concessione stessa, nonché gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Art. 30

(Obblighi dell’amministrazione concedente)

Nei confronti delle Aziende concessionarie, l’amministrazione concedente:

a) assicura, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali;

b) stabilisce, nell’ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 il regolare svolgimento dei servizi e l’equilibrio economico della gestione.

Art. 31

(Ulteriori obblighi dei concessionari)

L’Azienda che ottiene la concessione di pubblici servizi assume i seguenti obblighi:

a) effettuare e organizzare i servizi di competenza secondo quanto stabilito nel disciplinare, nell’orario regionale e nella presente legge;

b) redigere apposito registro nel quale annotare le variazioni, soppressioni, interruzioni e intensificazioni, anche parziali, dei singoli servizi, come previsto dal successivo articolo 53, comma quinto;

c) definire i rapporti con gli altri concessionari per quanto riguarda i servizi su percorsi comuni sui quali non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;

d) fornire la seguente documentazione su modelli approvati con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti:

1) le informazioni aggiornate relative alle lettere c), d), e) del precedente articolo 25;

2) gli utenti trasportati e i relativi ricavi, distinti per i vari servizi;

3) la copia del registro di cui alla lettera b) del presente articolo da trasmettere mensilmente non oltre la prima decade del mese successivo;

4) la documentazione richiesta in base alle leggi di erogazione di contributi;

e) redigere lo stato patrimoniale e il conto economico su apposito modello;

f) realizzare i programmi di riorganizzazione tecnico-economica definiti dal programma annuale;

g) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite al momento della loro erogazione.

I concessionari di servizi, che non ricevono contributi statali e regionali o altre sovvenzioni o provvidenze finanziarie di qualunque genere, sono sollevati dagli obblighi sopra specificati, quando sono posti direttamente in relazione con i contributi stessi (in particolare: lettere c, d4, e, f, g).

Art. 32

(Modifiche)

Nel corso della durata di validità della concessione, in dipendenza del programma annuale, di cui all’articolo 13, possono essere apportate modifiche alle concessioni in atto; possono essere adottati provvedimenti per l’istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti; possono essere formulati programmi unitari per più linee.

Nel corso dell’anno, l’Autorità concedente ha facoltà di introdurre variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse. Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per i concessionari e possono essere adottati anche su richiesta motivata dagli Enti locali interessati.

Art. 33

(Revoca - Risoluzione del rapporto - Rinuncia - Abrogazione)

L’Autorità concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione stessa.

La risoluzione del rapporto nascente dalla concessione ha luogo quando l’Autorità concedente, d’intesa con il concessionario, riconosce l’opportunità della soppressione della linea.

Essa può essere accordata anche per motivata rinuncia del concessionario, previo accertamento dei motivi. Nella deliberazione dell’Autorità concedente vengono stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

Per regolarizzare la situazione delle concessioni, in fase transitoria viene disposta l’abrogazione alla data di entrata in vigore della presente legge di tutte le concessioni ed autorizzazioni, anche se rilasciate dai Comuni, ma escluse quelle rilasciate dallo Stato.

Secondo la procedura prevista dal successivo articolo 91, esse vengono convertite dall’Autorità concedente in provvisorie.

Queste sono estinte di diritto alla data del 31 dicembre 1982, come previsto dal successivo articolo 90 della presente legge, per permettere il rinnovo con l’adempimento delle disposizioni della presente legge.

Art. 34

(Decadenza)

Il concessionario dei servizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;

b) non inizi l’esercizio nel tempo prefisso o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa, o, comunque, lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause a lui imputabili;

c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale e dal Comune concedente o ne ostacoli i provvedimenti oppure si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;

d) non osservi gli obblighi contenuti nell’atto di concessione e nella presente legge.

Nel caso di cui alla lettera a), la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell’ultima diffida.

Art. 35

(Disposizioni in caso di cessazione)

Il mancato rinnovo delle concessioni, la rinuncia o la decadenza delle concessioni non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 36.

Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dall’eventuale concessionario subentrante.

Anche l’Amministrazione concedente può rilevare le attrezzature fisse, i mobili e il materiale rotabile, a seguito di stima, con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico dell’Impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti presso il concessionario precedente in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa, in ordine alla retribuzione, all’anzianità di servizio e alle mansioni.

Il concessionario che cessa dall’attività dovrà accreditare a quello subentrante il valore dei fondi di buonuscita accantonati a favore dei dipendenti.

Art. 36

(Riscatto dei servizi)

L’Autorità concedente, nell’ambito dei riordini di cui alla lettera c) dell’articolo 5, al primo comma, sempreché si ravvisi che tali riordini consentano miglioramenti dell’efficienza e dell’economicità dei servizi, può procedere al riscatto dei servizi o a risoluzione del rapporto.

Al concessionario che cessa l’esercizio in seguito al riscatto o alla risoluzione di cui al comma precedente compete:

a) un importo pari al prezzo di stima del materiale rotabile, degli impianti e degli altri mezzi rilevati, connessi ed indispensabili all’esercizio del trasporto a cui la concessione si riferisce.

In caso di disaccordo tra le parti per la valutazione dei prezzi di stima si ricorrerà ad un arbitrato.

Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui:

- uno nominato da ciascuna delle parti interessate;

- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli stessi. In caso di mancato accordo, il Presidente viene nominato dal Presidente del Tribunale.

Il procedimento arbitrale è regolato dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La revoca per la scadenza obbligatoria di cui all’articolo 90, la risoluzione anticipata, la decadenza o il mancato rinnovo per motivi dovuti o riconducibili ad inadempienza degli impegni previsti nel disciplinare o ad inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge non attribuiscono diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Per il personale delle aziende dei servizi soggetti a riscatto o a risoluzione anticipata o cessata a seguito di mancato rinnovo valgono le disposizioni di cui all’articolo 35. La conservazione dei diritti acquisiti riguarda soltanto il personale in forza nelle Aziende all’atto della cessazione per i motivi di cui al comma precedente.

Art. 37

(Indennizzo personale)

Ai concessionari titolari di Imprese individuali che, a seguito dei provvedimenti di cui al precedente articolo, cessino la propria attività, è dovuto comunque un indennizzo personale pari alla somma che verrebbe riconosciuta a titolo di stipendio, in base agli stipendi minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti per la qualifica di Dirigente di Azienda, per un periodo pari a quello intercorrente fra la decorrenza del provvedimento e la scadenza della concessione, con il limite massimo di diciotto mesi.

Art. 38

(Autorizzazioni particolari)

Singoli servizi di trasporto, con caratteristiche di cui al precedente articolo 11, punti 4) e 5) e quelli finalizzati all’accertamento del traffico in vista dell’istituzione di nuovi percorsi o linee, possono essere soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

L’autorizzazione stabilisce le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico ritenute necessarie.

In deroga a quanto stabilito nel successivo articolo 40, le tariffe di trasporto vengono determinate con decreto dell’Assessore regionale competente per i trasporti.

Quando trattasi di servizi finalizzati all’accertamento del traffico, la Giunta regionale può disporre gli interventi finanziari previsti per i servizi di linea ordinariamente concessi.

Art. 39

(Garanzie assicurative)

Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa contro incendio e furto dei beni aziendali, autostazioni e impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone e alle merci trasportate, nonché alle cose delle persone trasportate. L’assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate. La copertura assicurativa deve interessare anche gli effetti postali trasportati.

Il concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni per il personale dipendente.

L’inosservanza delle suddette prescritte coperture assicurative comporta la sospensione immediata dell’esercizio, salvo che il concessionario non vi provveda entro gli otto giorni successivi alla diffida.

I limiti delle garanzie assicurative sono fissati con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

TITOLO III

Modalità tariffarie e interventi finanziari

Art. 40

(Determinazione delle tariffe)

In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di bacino di traffico e nel programma annuale, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentito il parere del Comitato Regionale dei Trasporti collettivi e di tutti gli Enti locali interessati, stabilisce le tariffe dei servizi e le modifica, ove occorra, nel corso dell’anno.

Le tariffe sono determinate tenendo conto:

a) del costo effettivo del servizio e della relativa misura minima che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) delle variazioni del costo medio di produzione del servizio;

c) delle esigenze di armonizzare il livello tariffario in vigore sui servizi di linea con quello del sistema ferroviario.

Le tariffe debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto " ricavi - costi " da definirsi con un provvedimento che tenga conto anche dei contributi erogati per l’attuazione dei programmi aziendali.

Le tariffe dei servizi di gran turismo devono essere determinate in modo da risultare remunerative del costo di effettivo servizio.

In deroga a quanto stabilito dal presente e dai successivi articoli 41 e 42, per le funivie, sciovie ed impianti analoghi, non ammessi a contributi o provvidenze finanziarie, le tariffe sono determinate e proposte dalle singole aziende, ma devono essere approvate dalla Giunta regionale.

Art. 41

(Calcolo delle tariffe)

I prezzi delle singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza tra le località servite, determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione, con esclusione delle eventuali diramazioni;

b) arrotondamento al chilometro intero più vicino, salvo i tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito su richiesta dell’esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee anche se gestite da aziende diverse.

L’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti approva le tabelle polimetriche, contenenti l’elenco delle fermate con frazionamento di tariffe indicando a fianco di ciascuno di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.

Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse all’Assessorato competente ai trasporti entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria per ottenere il relativo riscontro di conformità. Per il calcolo del prezzo del biglietto di corsa semplice, la base tariffaria a viaggio / km viene moltiplicata per il numero dei chilometri arrotondati al chilometro superiore.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per due il prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 20 percento.

La base tariffaria da adottare non potrà risultare inferiore a quella praticata dall’Azienda Autonoma FFSS per i biglietti di seconda classe se la linea è interferente.

Art. 42

(Classificazione tariffaria)

Le tariffe si distinguono in:

a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titolo di viaggio al portatore;

b) tariffe preferenziali: si applicano a particolari categorie di utenti, residenti o che svolgono attività lavorativa o il servizio militare di leva nella Regione o frequentano istituti scolastici, i quali utenti acquistano titoli di viaggio nominativi su percorsi determinati;

c) tariffe speciali: si applicano a determinate categorie di utenti, stabilite in leggi regionali e/o determinate con deliberazione della Giunta regionale, ferme restando la nominatività dei titoli di viaggio e la determinazione del percorso.

Tariffe agevolate possono essere previste per persone anziane o aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

Per quanto concerne le tariffe preferenziali, sono previsti abbonamenti alle seguenti categorie: lavoratori (operai ed impiegati), studenti e insegnanti. La riduzione è fissata con decreto dell’Assessore regionale competente per i Trasporti.

Art. 43

(Documenti di viaggio)

I documenti o titoli di viaggio validi sui servizi pubblici sono i seguenti:

- biglietto di corsa semplice;

- biglietto di andata e ritorno;

- abbonamento settimanale;

- abbonamento mensile;

- biglietti per bagagli e merci accompagnati e non;

- biglietti e altri titoli per trasporto merci.

Il biglietto di corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa.

Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, fermi restando i limiti del biglietto di corsa semplice, è valido quattro giorni, compreso quello del rilascio.

Il biglietto o tessera di abbonamento settimanale è rilasciato dall’esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di dieci corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed è valido di norma dal lunedì al sabato.

Il biglietto o tessera di abbonamento mensile è rilasciato dall’esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di cinquanta corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed è valido di norma per un mese intero escluse le domeniche.

Titoli particolari di viaggio sono stabiliti dall’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti in dipendenza delle tariffe speciali e per i servizi speciali di esclusivo interesse turistico.

L’Assessorato regionale competente ai Trasporti promuove inoltre appositi accordi tra gli esercenti di linee per la emissione di titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei proventi.

In mancanza di detti accordi si provvede d’Ufficio, sentite le Imprese interessate.

Art. 44

(Tipologia e gestione del sistema tariffario)

Le imprese concessionarie devono uniformare la tipologia dei documenti di viaggio (biglietti, tessere, abbonamenti, bolle per le merci, ecc.) ai modelli approvati dall’Assessorato regionale competente ai Trasporti.

I biglietti debbono contenere il nominativo dell’azienda, la linea e il percorso, il prezzo, la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.

Su richiesta delle Aziende esercenti, potrà essere autorizzato l’impiego di macchine emettitrici di biglietti e di macchine obliteratrici, con l’osservanza delle disposizioni che di volta in volta saranno stabilite dall’Assessorato regionale competente ai Trasporti.

L’Assessorato regionale competente ai Trasporti è autorizzato ad effettuare spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi alla domanda e all’offerta dei servizi ivi compreso l’acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti.

Art. 45

(Bagagli e colli)

Il viaggiatore, sui servizi di linea, può portare con sé gratuitamente un collo di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensione non superiore a cm. 50x30x25.

I bagagli che superino le suddette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corsa semplice sulla relazione di viaggio. Per i bagagli di peso superiore ai 10 kg., la tassazione deve essere fatta di 10 kg. in 10 kg. con biglietti di importo pari a quelli di corsa semplice sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 kg. che sono trasportati in franchigia.

Art. 46

(Tessere e libera circolazione)

Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:

a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della MCTC per l’espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di PS) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;

c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod. 16.

Viaggiano gratuitamente i grandi invalidi di guerra e del lavoro, regolarmente iscritti alle rispettive associazioni; i non vedenti (di guerra e civili); i loro accompagnatori.

La Giunta regionale può autorizzare l’applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di invalidi ed inabili e per persone anziane.

I bambini di altezza fino a un metro accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente. L’Assessorato regionale competente per i Trasporti può autorizzare limitate deroghe al divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti di cui al primo comma, valutando singolarmente i casi.

Analogamente può avvenire per la libera circolazione di cui al terzo comma, col rilascio diretto di apposite tessere, sempre per casi che saranno valutati singolarmente sulla base di effettive necessità.

Le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque e sei non si applicano alle funivie, sciovie ed impianti analoghi, salvo che non siano espressamente recepite dalle singole aziende nei propri tariffari.

Art. 47

(Interventi finanziari)

La Regione dispone, annualmente o con programmi poliennali, interventi finanziari a favore delle Aziende o enti di trasporti pubblici locali, di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge, sia per l’esercizio sia per gli investimenti.

I principi, l’entità, i criteri e le modalità di determinazione e di erogazione degli interventi vengono stabiliti con apposite leggi regionali.

In via generale, se viene prevista l’erogazione di contributi per l’esercizio e per gli investimenti, sia per gli esercizi automobilistici sia per quelli ad impianti fissi, la normativa regionale e le procedure dovranno tendere allo scopo di far conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. La determinazione dei contributi d’esercizio dovrà basarsi su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati negli articoli 6 e 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151. L’erogazione dei contributi d’investimento dovrà essere disposta sulla base del Piano regionale integrato dei Trasporti e di bacino di traffico.

Fino all’entrata in vigore di nuove leggi, la Regione eroga, limitatamente alle Aziende concessionarie di autolinee, i contributi previsti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46, anche sotto forma di anticipazioni al fine di garantire la continuità degli autoservizi pubblici.

In via specifica, per quanto concerne l’erogazione dei contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e del Fondo per gli investimenti, istituiti con la legge 10 aprile 1981, n. 151, che costituiscono uno dei modi di intervento regionale previsti dal primo comma del presente articolo, valgono le disposizioni che seguono e quelle contenute nelle apposite leggi regionali relative ai predetti fondi.

Le Aziende, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali di cui al precedente quarto comma, possono ottenere, a seguito di domanda documentata, l’erogazione straordinaria di anticipazioni sui contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, con deliberazione della Giunta regionale.

I contributi definitivi, di cui alla predetta legge n. 151, sono concessi nel 1982 solo alle Aziende ed enti che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 91 e 92 della presente legge.

La concessione dei contributi definitivi e l’eventuale conguaglio con le anticipazioni, di cui ai precedenti quarto e sesto comma, avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell’articolo 27 bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).

Gli acconti relativi all’esercizio possono essere erogati, in assenza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, solo entro i limiti indicati dall’articolo 27 ter della predetta legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Gli acconti e i contributi erogati nel 1982 in base alla legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché gli interessi relativi, sono restituiti dalle Aziende interessate se ottenuti senza l’adempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle transitorie dei successivi articoli 91 e 92.

L’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti, previsto in L. 3.346.000.000, per l’anno 1982, graverà sul capitolo 38000 (spese per la concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982.

Per gli anni futuri gli oneri necessari, corrispondenti alle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa dei successivi bilanci preventivi con le modalità previste dall’articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)

L. 3.346.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38000 Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

L. 3.346.000.000

TITOLO IV

Vigilanza, sicurezza e regolarità d’esercizio

Art. 48

(Vigilanza e controllo)

La Giunta regionale, mediante l’Assessorato competente per i Trasporti, impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell’esercizio dei servizi di trasporto collettivo.

La vigilanza sulla gestione dei servizi, il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge e in quelle che disciplinano il settore o nei provvedimenti della Giunta regionale, e l’accertamento delle infrazioni relative sono affidati all’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, il quale è tenuto, a mezzo del Servizio Trasporti, ad effettuare direttamente periodiche visite e periodici controlli nel corso dell'anno.

I funzionari del Servizio Regionale Trasporti addetti alla vigilanza hanno libero accesso sui veicoli di linea, nelle stazioni ed impianti, rimesse e officine, previa esibizione dell’apposita tessera di servizio.

Il concessionario ha l’obbligo di fornire all'Autorità di Vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare i funzionari nell’espletamento del loro mandato.

I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell’Azienda relativi alla gestione del servizio.

Art. 49

(Parco veicoli)

La Giunta regionale, in base al Piano di bacino di traffico, al programma annuale o alle esigenze di traffico in qualunque momento accertate, stabilisce la consistenza e la qualità del parco veicoli di servizio pubblico di linea per ciascuna Azienda o per ciascun esercizio.

In relazione al disposto del comma precedente, la Giunta regionale delega l’Assessorato competente per i Trasporti a:

a) autorizzare la immissione e l’eliminazione dei veicoli da adibire al servizio pubblico di linea;

b) rilasciare il nulla osta a distogliere dal servizio di linea gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori linea.

Art. 50

(Direttore di esercizio)

Ogni Azienda o esercizio di trasporto collettivo deve avere un direttore o un responsabile dell’esercizio.

Quando i concessionari o gli amministratori dell’Azienda o dell’esercizio non vi provvedono, dopo aver ricevuto la diffida relativa per la seconda volta, incorrono nella revoca dell’autorizzazione e nella decadenza della concessione.

L’incarico di direttore o di responsabile dell’esercizio è subordinato all’assenso dell’Assessorato regionale competente per i Trasporti, previo nulla osta, ai fini della sicurezza della MCTC. La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile dell’esercizio deve essere inoltrata all’Assessorato regionale competente per i Trasporti, ai fini dell’assenso di cui al precedente comma, completa della documentazione comprovante l’idoneità tecnico - professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell’esercizio.

L’Assessorato regionale competente per i Trasporti può in qualunque momento revocare l’assenso di cui al terzo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell’esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta meno l’idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi fanno ritenere che l’incarico non possa più dallo stesso essere convenientemente assolto.

Per la revoca in caso di infrazioni, valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 77. Fino a che il Ministro dei Trasporti non abbia fissato con suo decreto le categorie di Aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta la funzione di direttore o quella di responsabile dell’esercizio, ogni azienda deve avere almeno un responsabile per ogni esercizio.

Per le sciovie ed impianti analoghi, che devono essere governati da un responsabile di esercizio, valgono le disposizioni stabilite con DM 15 marzo 1982, n. 706.

Quando le disposizioni del Ministero dei Trasporti consentono l’espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle Aziende e degli enti esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico in possesso del titolo di studio fissato con decreto del Ministro dei Trasporti, per l’assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate per ciascun tipo di servizi di trasporto, con le norme di cui agli articoli 100 e 102 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 e al successivo articolo 51 della presente legge. Per il caso di mancata designazione dell’assistente tecnico da parte degli amministratori dell'Azienda o dell’ente esercente, valgono le disposizioni di cui al precedente secondo comma.

Art. 51

(Obblighi del direttore di esercizio)

Il direttore o responsabile dell’esercizio rappresenta l’Azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell’efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità.

Il direttore o responsabile dell’esercizio:

a) cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l’esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale, dell’Assessorato competente per i Trasporti e di quelle contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza impartite dalla MCTC e di quelle concernenti la regolarità dell’esercizio impartite dal competente Assessorato regionale;

b) dà il proprio benestare sull’assunzione del personale dell’esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;

c) deve risiedere in prossimità della stazione principale del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti;

d) deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso, salvo che sia stato nominato un sostituto di sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.

Il direttore o responsabile dell’esercizio deve emanare nei limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione e delle leggi:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari adottate dal Ministro dei Trasporti, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in particolare:

a) la manutenzione della sede, degli impianti, delle apparecchiature e il relativo impiego di queste;

b) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

c) l’illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti per le ore notturne;

d) le velocità ammesse e gli orari;

e) la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;

f) la disciplina dell’accesso ai veicoli e alle stazioni delle fermate;

g) il numero e l’ubicazione dei mezzi di emergenza e di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;

h) i servizi delle stazioni, fermate e della linea e i servizi ai veicoli;

i) la riserva dei posti a favore delle categorie protette;

l) le modalità di presentazione dei reclami;

m) il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.

Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente approvate dal competente Assessorato regionale ai Trasporti, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della MCTC.

Art. 52

(Ulteriori obblighi in caso di incidenti)

Il direttore o il responsabile dell’esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente Ufficio della MCTC e all’Assessorato regionale competente per i Trasporti di tutti gli incidenti interessanti sia la sicurezza sia la regolarità dell’esercizio.

Entro cinque giorni dall’accaduto il direttore o il responsabile dell’esercizio deve inviare agli organi indicati al precedente comma un rapporto sull’incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell’esercizio deve disporre l’espletamento di una inchiesta invitando ad intervenirvi il competente Ufficio della MCTC e della Regione.

Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate alla MCTC e all’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Durante la fase di costruzione degli impianti e nei periodi di chiusura dell’esercizio, per riparazioni, manutenzione, demolizioni, ecc. competente per i controlli e per gli interventi è l’Ispettorato del Lavoro, in luogo dell’Ufficio della MCTC, e anche allo stesso Ispettorato devono essere inviate le comunicazioni e i rapporti di cui ai commi precedenti.

Art. 53

(Registri e regolamento d’esercizio)

Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari del Servizio regionale dei Trasporti.

Analogo registro è tenuto presso il competente Assessorato regionale ai Trasporti.

Presso la sede dell’esercizio deve essere a disposizione dei funzionari di cui al primo comma, un apposito registro di sorveglianza in cui sono verbalizzati i risultati delle ispezioni e delle verifiche.

Analogo registro è tenuto presso il Servizio regionale dei Trasporti.

Presso la sede dell’esercizio deve essere tenuto il libro - giornale nel quale sono registrate dal direttore o responsabile dell’esercizio tutte le annotazioni relative ai servizi. Copia di esso deve essere trasmesso mensilmente (non oltre la prima decade del mese successivo) al competente Assessorato regionale.

I predetti registri ed altri che verranno disposti devono essere conformi a modelli approvati con decreto dell’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Un Regolamento d’esercizio, da approvarsi dal competente Assessorato regionale, su proposta del direttore o responsabile dell’esercizio, deve essere predisposto per ogni linea.

Il Regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto e le fermate, (modalità di effettuazione dell’esercizio, modalità relative alle fermate, modalità di manutenzione), i viaggiatori e le cose (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere portato a conoscenza del personale e dei viaggiatori.

Art. 54

(Merci e animali)

La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l’ordine di accettazione o di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.

Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite.

Il carico e lo scarico delle merci, dei colli e dei bagagli e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell’esercizio.

Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l’osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.

Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, nelle linee in cui è ammesso dalla Regione, è regolato da apposite disposizioni emanate dall’Azienda esercente.

Art. 55

(Verifiche e prove - Collaudo)

Alle verifiche e alle prove previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della sicurezza, i competenti uffici della MCTC, partecipa anche, agli effetti della regolarità dell’esercizio, il competente Servizio Trasporti dell’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

Le verifiche e le prove funzionali effettuate dalla MCTC, comprese quelle destinate al riconoscimento della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, non sono acquisite dalla Regione ai fini previsti dalla presente legge se non risulta dai verbali la partecipazione, agli effetti della regolarità dell’esercizio, del Servizio di cui al precedente comma.

Le verifiche, le prove, le visite, previste per ottenere le autorizzazioni ai fini dell’apertura al pubblico esercizio e al normale funzionamento dei servizi di trasporto vengono disposte dai competenti Uffici della MCTC su richiesta del competente Assessorato regionale ai Trasporti. L’Assessorato provvede a disporre la richiesta su domanda dell’Azienda interessata, la quale, nel caso di apertura al pubblico esercizio, dovrà unire alla propria istanza una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti, nei modi previsti dall’articolo 5, terzo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

I competenti Uffici della MCTC provvedono a comunicare alla Regione, con debito preavviso, il calendario delle prove e degli accertamenti.

Trascorso un anno dall’apertura all’esercizio, deve essere effettuato secondo le modalità dei precedenti commi il generale e definitivo collaudo di opere, impianti, veicoli, materiali e di quanto altro costituisce la linea di trasporto. Se il collaudo non viene richiesto, la Giunta regionale dispone per la immediata sospensione dell’esercizio e, trascorsa inutilmente l’intimazione, per la revoca della concessione.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltre che in sede di prima realizzazione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche dei progetti approvati e in base ai quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le concessioni; nonché in caso di immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato, e in caso di riapertura dell’esercizio.

TITOLO V

Personale ed utenti

Art. 56

(Determinazione dell’organico)

La Giunta regionale, al fine di assicurare la regolarità e l’efficienza dei servizi di trasporto collettivo, determina la dotazione organica delle Aziende o esercizi di trasporto, sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, alla entità e tipologia del parco rotabile, nonché alle caratteristiche morfologiche e orografiche dell’area servita.

La dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.

La Giunta regionale può autorizzare l’impiego dell’agente unico e deve, in ogni caso, sentire i titolari della concessione prima dell’inizio del servizio o quando lo stesso subisca sostanziali modifiche.

In ogni caso l’autorizzazione all’impiego dell’agente unico viene accordata previo nulla osta del competente Ufficio della MCTC al fine di garantire la sicurezza del servizio.

Art. 57

(Trattamento giuridico ed economico del personale)

Al personale dipendente dalle Aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto collettivo è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge primo gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabili.

A tutti i dipendenti della medesima Azienda si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle Aziende del settore, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive Aziende.

Al personale degli impianti a fune si applica il trattamento normativo ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si riferiscono alle aziende del settore.

Art. 58

(Funzioni amministrative relative al personale)

La Giunta regionale vigila sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle Aziende di trasporto collettivo e adotta i seguenti provvedimenti:

a) decisione in via definitiva sui ricorsi degli Agenti contro i cambiamenti di qualifica;

b) determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati all’Azienda o all’esercizio di trasporto;

c) nomina del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Nella vigilanza di cui al precedente comma rientrano in particolare:

1) l’autorizzazione di assunzioni in deroga ai limiti di età;

2) la denuncia dell’orario straordinario di lavoro del personale addetto alle linee di trasporto collettivo;

3) le controversie relative all’orario di lavoro del personale addetto alle linee;

4) la vigilanza sull’orario di lavoro del personale addetto alle linee;

5) il controllo degli organici delle Aziende così come determinati dalla Giunta regionale;

6) il riconoscimento della estensione delle norme dell’equo trattamento;

7) l’esame degli esposti individuali sulla inapplicazione delle norme di legge e contrattuali;

8) l’autorizzazione all’esonero del personale delle Aziende (ex articolo 26 dell’All. A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Art. 59

(Abilitazioni professionali)

Tutto il personale delle Aziende od esercizi di trasporto collettivo deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti per le mansioni che deve svolgere.

L’accertamento delle idoneità e il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei Trasporti e da appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale dei servizi di trasporto collettivo, riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio non può essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 60

(Giurati)

Le Aziende e gli esercizi di trasporto collettivo devono disporre di un sufficiente numero di dipendenti per ogni esercizio ai fini della prevenzione e dell’accertamento delle infrazioni e della stesura dei relativi verbali.

La determinazione del numero di essi spetta alla Giunta regionale.

Il personale di cui ai commi precedenti deve essere giurato nelle forme di legge.

Art. 61

(Divise e distintivi)

Il personale delle Aziende e degli esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, se entra in relazione con il pubblico o è comunque addetto alla custodia e alla sorveglianza, deve svolgere il servizio vestito in uniforme.

Tutto il personale dipendente da Aziende o esercizi di trasporto collettivo deve portare un distintivo, stabilito con decreto dell’Assessore regionale competente per i Trasporti.

Le specifiche disposizioni in materia sono emanate dalle stesse Aziende e dagli stessi esercenti, previo nulla osta dell’Assessore regionale competente per i Trasporti.

Art. 62

(Acquisto e uso dei titoli di viaggio)

I viaggiatori devono prendere posto nei veicoli già muniti di regolare biglietto o altro titolo di viaggio, anche per l’eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente.

Le aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo possono, previa approvazione dell’Assessorato regionale competente per i Trasporti, emanare norme per la vendita del biglietto sul veicolo o per la regolarizzazione in corso di viaggio nel caso di viaggiatori saliti sul veicolo senza essere muniti di regolare biglietto.

I viaggiatori che, ove stabilito o ammesso, non acquistino il biglietto o non provvedano a regolarizzare la loro posizione, vengono fatti scendere dai veicoli alla prima fermata ed assoggettati al pagamento del biglietto per l’intero percorso, più una sovratassa pari a due volte l’importo del biglietto evaso con un minimo di L. 5.000.

Agli stessi viene rivolto formale invito di pagamento, fissando il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell’invito stesso.

Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di fargli proseguire il viaggio. Anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per costo del biglietto e sopratassa entro il termine di cui al comma precedente.

I biglietti e gli altri documenti di viaggio non possono essere alterati o contraffatti, né usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

Il pagamento della somma prevista per il prezzo del biglietto e per la sovratassa è sempre dovuto in tutti i casi di pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio di cui al successivo articolo 80 e nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazione di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazione ai regolamenti in vigore.

Art. 63

(Particolari divieti circa i titoli di trasporto) Per quanto riguarda l’acquisto e l’uso dei titoli di trasporto sono vietate:

1) la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l’inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno;

2) la vendita di biglietti e degli altri documenti di trasporto per persone e per merci, quando non sia autorizzata dall’esercente;

3) l’occupazione di posti a sedere da parte di persone che non debbano viaggiare; la simulazione in qualsiasi modo dei posti occupati in corso di viaggio da parte dei viaggiatori; l’occupazione, senza averne titolo, di posti prenotati o riservati; l’eliminazione o l’alterazione dei contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.

Art. 64

(Comportamento degli utenti - Obblighi e divieti) Chiunque si serva dei mezzi di trasporto collettivo deve osservare tutte le prescrizioni relative all’uso dei medesimi ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell’Assessorato regionale competente per i Trasporti, delle aziende e degli esercenti e del relativo personale, per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l’ordine e la sicurezza dell’esercizio.

Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.

Ai viaggiatori non è consentito salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita o da aperture diverse da quelle all’uopo destinate.

È fatto divieto di aprire le porte dei veicoli e di salire e discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi.

Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i segnali d’allarme, i comandi per l’apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli.

Le aziende e gli enti esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e secondo comma.

Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi e ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.

Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle aziende esercenti previa approvazione da parte dell’Assessorato regionale competente per i Trasporti, secondo quanto prescritto dall’articolo 18, secondo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 65

(Ulteriori divieti)

È fatto inoltre divieto agli utenti di:

1) aprire le finestre dei veicoli senza l’assenso di tutti i viaggiatori interessati;

2) gettare dai veicoli fermi o in movimento qualsiasi oggetto;

3) fumare nei veicoli, nelle vetture, nonché nei locali di attesa delle stazioni e delle fermate;

4) deteriorare o insudiciare i veicoli, i locali, gli ambienti, gli arredi, gli accessori, i sedili;

5) svolgere sui veicoli, nonché nelle stazioni e nelle aree di fermata, l’attività di venditore di beni o di servizi, l’attività di cantante, suonatore o simili, fare raccolta di fondi a qualunque titolo; distribuire opuscoli, giornali, stampati e manoscritti di qualunque genere o svolgere qualsivoglia attività di propaganda;

6) accendere sui veicoli, nonché nelle stazioni o nelle aree di fermata, televisori, radio od altri apparecchi sonori;

7) dare - con qualunque mezzo e strumento, con parole, gesti e comportamenti in genere - scandalo, fastidio, disturbo, agli altri viaggiatori;

8) portare con sé - se non si è agenti della forza pubblica o addetti autorizzati alla sorveglianza - sui veicoli armi da fuoco cariche e non smontate;

9) portare con sé, o affidare al trasporto, merci pericolose e nocive senza l’osservanza ed entro i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci;

10) effettuare la consegna, la spedizione o il ritiro di merci senza l’osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per dette merci;

11) parlare al conducente del veicolo quando questo è in movimento o comunque distoglierne l’attenzione dalla guida.

Le aziende e gli esercizi di trasporto non rispondono delle conseguenze derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle norme e delle modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO VI

Obblighi dei terzi

Art. 66

(Disciplina e divieti di accesso)

Le Aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo determinano le aree, gli impianti, le corsie e i locali aperti al pubblico nei quali l’accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e la sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende e dei predetti esercizi. Le disposizioni devono essere approvate dall’Assessorato competente per i Trasporti della Regione.

Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all’esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali e aziendali - introdursi nelle aree, recinti, officine, impianti e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dal comma precedente.

Sono vietati l’accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti, locali ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dall’Assessorato regionale competente per i Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti. L’apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria.

I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all’articolo 69 della presente legge.

I divieti di cui all’articolo 65, sub numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 della presente legge sono estesi anche ai terzi non viaggiatori o non utenti.

Art. 67

(Affissioni e pubblicità )

Ogni forma di pubblicità o di affissione anche gratuita è vietata all’interno e all’esterno dei veicoli, nelle stazioni, nelle aree e piazzuole di sosta e di fermata dei veicoli di linea.

Tale divieto interessa anche i cartelli indicatori di fermata, orari e percorsi, nonché i pali, paline e sostegni dei cartelli indicatori stessi, sia lungo le linee extraurbane che urbane.

L’Assessorato regionale competente per i Trasporti, in deroga a quanto sopra, autorizza eventualmente e disciplina di volta in volta, a richiesta delle aziende concessionarie o di altri enti, la collocazione di cartelli mobili, nonché di altri segni, bandiere, arredi, materiale propagandistico, informativo, educativo, purché rispondenti a speciali esigenze o ricorrenze.

Art. 68

(Rinvio alla normativa statale)

Per le limitazioni al diritto di proprietà, le servitù e l’attività dei terzi in prossimità degli impianti, ai fini della sicurezza dell’esercizio, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato in materia.

TITOLO VII

Sanzioni e tasse

CAPO I

Generalità

Art. 69

(Prevenzione, accertamento, verbalizzazione)

La prevenzione e l’accertamento delle infrazioni alle norme della presente legge regionale, di quelle in vigore previste dalle leggi e regolamenti del settore e di quelle in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio, nonché la stesura dei relativi verbali spettano:

a) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell’articolo 221 del codice di procedura penale; ai funzionari della MCTC;

b) ai funzionari del competente Servizio Trasporti regionale;

c) in assenza dei soggetti indicati alle lettere a) e b) - per la constatazione dei fatti e per le relative verbalizzazioni - al personale, dipendente dalle aziende ed enti esercenti, addetto al controllo, all’ispezione, all’esercizio, alla custodia e alla manutenzione, che sia giurato nelle forme di legge.

Il responsabile e gli addetti del Servizio regionale dei Trasporti del competente Assessorato, in quanto incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell’articolo 221 del codice di procedura penale.

CAPO II

Sanzioni penali e procedura per la loro applicazione

Art. 70

(Sanzioni penali)

Ferme restando le altre sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono stabilite in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio dal DPR 11 luglio 1980, n. 753 le seguenti sanzioni penali:

1) chiunque effettua l’esercizio di un modo, categoria e tipo di trasporto collettivo senza l’autorizzazione di cui al primo comma dell’articolo 4 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 e all’articolo 21 della presente legge è punito con l’ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l’arresto fino a due mesi;

2) l’accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, zone, locali, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti, come previsto dall’articolo 66 della presente legge, dall’Assessorato regionale competente per i Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti, sono puniti con l’ammenda da Lire 100.000 a L. 500.000 o con l’arresto fino a due mesi;

3) i trasgressori alla disposizione dell’articolo 64, comma quinto, della presente legge sono puniti con l’ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l’arresto fino a due mesi;

4) chiunque getti dai veicoli in movimento qualsiasi oggetto è punito con l’ammenda da Lire 50.000 a Lire 500.000 o con l’arresto fino a due mesi;

5) nel caso in cui l’attività di vendita di beni o di servizi prevista dall’articolo 65 sub n. 5, avvenga con il concorso di più persone, i trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l’arresto fino a due mesi;

6) l’inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, ovvero l’omessa denuncia del loro trasporto o deposito, sono punite con l’ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave;

7) chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio dei trasporti collettivi tali da pregiudicare la sicurezza dell’esercizio, chiunque ponga cose sulle rotaie, strade, piste, corsie e vie di corsa o vicino ad esse, chiunque lanci oggetti contro i veicoli, cabine e treni o imiti i segnali, è punito con l’ammenda da Lire 50.000 a L. 500.000 o l’arresto fino a due mesi.

Art. 71

(Procedura per l’applicazione)

Nelle violazioni per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda in forza delle leggi vigenti oppure, in particolare, per la sola pena dell’ammenda, ai sensi delle leggi 20 giugno 1935, n. 1349; 28 settembre 1939, n. 1822; 29 ottobre 1949, n. 826; DPR 11 luglio 1980, n. 753, si applica la procedura prevista al successivo Capo III della presente legge per le sanzioni amministrative.

Negli altri casi, il verbale o il rapporto vengono sempre trasmessi all’Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’articolo 2 del codice di procedura penale.

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanzadi altre disposizioni penali.

CAPO III

Sanzioni amministrative e procedura per la loro applicazione

Art. 72

(Sanzioni amministrative)

Le violazioni alla presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo i principi generali da questo stabiliti, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

All’infuori dei casi espressamente stabiliti nei successivi articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, le infrazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle disposizioni delle leggi che regolano il settore dei trasporti pubblici, ancora in vigore, sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a L. 500.000, senza pregiudizio di altre sanzioni e penalità previste dalle leggi per ogni singola fattispecie.

Art. 73

(Infrazioni alle norme del Titolo I)

I trasgressori alle disposizioni del Titolo I della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli interventi per favorire la circolazione previsti dall’articolo 8, ultimo comma, della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000;

2) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli interventi di emergenza previsti dall’articolo 9 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000;

3) chiunque, tenuto ad esporre nelle stazioni e negli spazi previsti, gli orari dei servizi di trasporto come prescritto dall’articolo 14, terzo comma della presente legge, non vi provvede è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 75.000;

4) chiunque rimuove, altera, danneggia gli orari e le altre tabelle contenenti le indicazioni dei servizi, esposti nelle stazioni locali, aree di sosta e di fermata, nonché i pali ed i supporti, è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 50.000 a L. 500.000;

5) gli esercenti che non adeguano, nei termini prefissati, i mezzi di trasporto e i modi informativi ad essi connessi, come previsto dall’articolo 16 della presente legge, al sistema unificato grafico e informativo della Regione sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 200.000;

6) chiunque dia inizio all’esercizio di una autostazione o impianto analogo anche per servizi non automobilistici senza la preventiva concessione della Regione come previsto dall’articolo 17 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Art. 74

(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo II)

I trasgressori alle disposizioni del Titolo II della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) ogni violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 19 della presente legge, relative all’autorizzazione previa, è punita con la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 6.000.000;

2) ogni violazione della disposizione di cui all’articolo 21 della presente legge (autorizzazione di apertura al pubblico esercizio) è punita con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 a Lire 15.000.000;

3) ogni violazione alle disposizioni di cui all’articolo 21, ultimo comma, è punita con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000;

4) l’esercizio di servizi pubblici senza la concessione di cui all’articolo 23 della presente legge e la subconcessione sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 9.000.000;

5) ogni violazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000;

6) ogni violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 750.000.

Art. 75

(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo III)

I trasgressori delle disposizioni del Titolo III della presente legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) gli esercenti che non osservino le disposizioni dell’articolo 44, primo, secondo, terzo comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 75.000;

2) ogni violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Art. 76

(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo IV)

I trasgressori alle disposizioni del Titolo IV della presente legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) la immissione di veicoli da adibire al servizio pubblico di linea e la loro eliminazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 49 della presente legge, sono punite con la sanzione amministrativa da L. 330.000 a L. 1.000.000;

2) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 è punito chi distoglie dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea, senza il nulla osta prescritto dall’articolo 49 della presente legge;

3) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dall’Assessore regionale competente per i Trasporti, secondo quanto previsto dall’articolo 89 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 in rapporto all’articolo 50 della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da Lire 330.000 a Lire 1.000.000;

4) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dall’Assessorato regionale competente per i Trasporti secondo quanto previsto dall’articolo 50, commi otto e nove, della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 750.000;

5) ogni violazione delle disposizioni dell’articolo 54 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000;

6) ogni violazione delle disposizioni dell’articolo 55 della presente legge per quanto riguarda tempi e modi di richiesta delle verifiche e prove nonché del collaudo è punita con la sanzione amministrativa da L. 330.000 e L. 1.000.000.

Art. 77

(Sanzioni per le infrazioni della direzione dell’esercizio)

Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l’esercizio, nonché alle disposizioni contenute nella presente legge (in modo particolare al Titolo IV, articoli 51, 52, 53), nonché alle disposizioni contenute negli atti di autorizzazione, attribuzione e di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali e regionali sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell’esercizio: da Lire 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l’esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni, interessanti la sicurezza, personale non all’uopo abilitato;

2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell’esercizio: da Lire 100.000 a L. 300.000;

3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell’esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da L. 100.000 a L. 300.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da L. 330.000 a L. 1.000.000;

4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell’esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da L. 30.000 a L. 90.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da L. 100.000 a L. 300.000;

c) per la trasgressione ad una terza intimazione: da L. 300.000 a L. 500.000.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, anche per quanto riguarda la sicurezza così come previsto dall’articolo 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, l’Assessore regionale competente per i Trasporti revoca, con provvedimento motivato, l’assenso di cui al precedente articolo 50 nei confronti del direttore o del responsabile dell’esercizio.

Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell’esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell’atto di intimazione.

Gli accertamenti delle infrazioni, le cui sanzioni sono stabilite nel presente articolo e nel precedente articolo 76, sub n. 2 e sub n. 3, vengono effettuati mediante processo verbale dai funzionari del competente Servizio Trasporti della Regione, nonché dai funzionari, addetti alla vigilanza, dalla MCTC.

Le aziende e gli enti esercenti sono obbligati in solido con i direttori o i responsabili dell’esercizio per le sanzioni amministrative di cui al precedente comma.

Art. 78

(Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo V)

I trasgressori alle disposizioni del Titolo V della presente legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) gli esercenti che non impiegano nell’esercizio di trasporto l’effettivo numero di addetti così come determinato ai sensi dell’articolo 56 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000;

2) chiunque impiega l’agente unico senza l’autorizzazione o il nulla osta previsti dall’articolo 56, terzo e quarto comma della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 80.000 a L. 800.000;

3) ogni violazione della disposizione dell’articolo 59, primo comma della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 75.000;

4) ogni violazione delle disposizioni dell’articolo 61, primo e secondo comma della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000;

5) quando non sia ammessa la regolarizzazione del biglietto di cui al secondo comma dell’articolo 62 della presente legge, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all’arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l’eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000; 6) in difetto del pagamento nel termine fissato dall’articolo 62, quarto e quinto comma, la mancata regolarizzazione del biglietto in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 15.000 a Lire 45.000 in aggiunta al prezzo del biglietto evaso e alla sovratassa;

7) i trasgressori alle disposizioni dell’articolo 63 sub n. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000;

8) i trasgressori alle disposizioni dell’articolo 63 sub n. 2 incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000;

9) i trasgressori alle disposizioni dell’articolo 63 sub n. 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni posto indebitamente occupato e per ogni contrassegno manomesso;

10) salvo quanto diversamente previsto nelle altre norme della presente legge, i trasgressori alle disposizioni dell’articolo 64, primo, secondo, terzo e quarto comma della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000;

11) ogni violazione delle disposizioni dell’articolo 65 sub n. 1, n. 2 e n. 3 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da Lire 10.000 a L. 30.000, salvo il caso previsto dall’articolo 70 sub n. 4 della presente legge;

12) ogni violazione dell’articolo 65 sub n. 4 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio è subordinata al contestuale versamento della somma corrispondente all’eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all’atto della constatazione dell’infrazione.

Le aziende e gli enti esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Dette tariffe devono essere preventivamente approvate dall’Assessorato regionale competente per i Trasporti;

13) i trasgressori delle disposizioni dell’articolo 65 sub n. 5 della presente legge sono allontanati dai veicoli, vetture ed impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Nei confronti dei trasgressori, le aziende o gli enti esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

14) ogni violazione alle disposizioni dell’articolo 64, settimo comma, e dell’articolo 65 sub numeri 6, 7, 11 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Possono essere escluse dalle vetture e dai veicoli ed allontanate da stazioni locali e fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o rechino fastidio o disturbo o incomodo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine e di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare; 15) ogni violazione della disposizione di cui all’articolo 65 sub n. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 750.000;

16) ogni violazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 sub numeri 9 e 10, che non ricada sotto la sanzione penale di cui all’articolo 70 sub n. 6 della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.500.000.

Art. 79

(Sanzione per le infrazioni alle norme del Titolo VI)

I trasgressori alle disposizioni del Titolo VI della presente legge sono puniti con le sanzioni seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:

1) i trasgressori alle disposizioni di cui all’articolo 66 primo comma della presente legge incorrono nella sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000;

2) i trasgressori alle disposizioni di cui all’articolo 66, secondo comma, della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da Lire 33.000 a L. 100.000;

3) ogni violazione delle disposizioni dell’articolo 67 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.

In caso di recidiva e, in ogni caso, trascorso inutilmente il termine prescritto per la rimozione e l’eliminazione di ogni forma di pubblicità o di affissione, la sanzione amministrativa comminata è da L. 450.000 a L. 1.000.000.

Art. 80

(Applicazione)

Per quanto attiene all’accertamento, alla contestazione, alla notificazione, al pagamento in misura ridotta, all’obbligo del rapporto, all’ordinanza - ingiunzione al sequestro, alle sanzioni amministrative accessorie, all’opposizione e al giudizio relativo, alla connessione obiettiva con un reato, all’impugnabilità del provvedimento del giudice penale, al pagamento della sanzione, all’esecuzione forzata, alla prescrizione e alle altre disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelle - non abrogate e compatibili con la predetta legge - contenute nel Capo III del Titolo VII del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

Gli organi e soggetti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni e all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa sono quelli indicati nell’articolo 69 della presente legge e per le infrazioni dei direttori o responsabili di esercizio, come determinate nell’articolo 77 della presente legge, sono quelli indicati nell’articolo 77, quarto comma, della presente legge.

I proventi delle sanzioni spettano alla Regione, salvo quelli per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, che sono devoluti allo Stato e salvo i proventi delle sanzioni devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o della ammenda.

I proventi dei soli pagamenti in misura ridotta, riscossi dai soggetti di cui all’articolo 69 della presente legge, sono devoluti allo Stato, alla Regione, alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti locali, agli enti esercenti o aziende a cui appartengono i soggetti stessi.

CAPO IV

Tasse

Art. 81

(Tassa di concessione)

I servizi di cui all’articolo 11 della presente legge, sono soggetti a tassa di concessione regionale nella misura seguente:

1) Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici per viaggiatori (persone e cose):

a) ordinari tassa di rilascio L. 80.000, tassa annuale L. 60.000

b) speciali (esclusivamente per lavoratori e per studenti) tassa di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 2.000

c) speciali (altri) tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 20.000

d) occasionali:

- per il primo giorno di validità tassa di rilascio L. 3.000

- per ogni giorno di ulteriore validità tassa di rilascio L. 2.000

e) gran turismo:

- frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 60.000, tassa annuale L. 50.000

- frequenza non superiore a quattro giorni per settimana tassa di rilascio L. 40.000, tassa annuale L. 30.000

- frequenza non superiore

a due giorni per settimana tassa di rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 10.000

2) Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici di autotrasporto merci:

- per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, a cui si riferisce la concessione:

a) portata sino a 35 q.li tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 20.000

b) portata oltre i 35 q.li tassa di rilascio L. 40.000, tassa annuale L. 30.000

3) Concessione di filovie, tramvie, metropolitane tassa di rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 45.000

4) Concessione della costruzione e dell’esercizio di funicolari aeree, funivie, seggiovie, cabinovie, ascensori in servizio pubblico:

a) se adibite al trasporto

di cose tassa di rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 10.000

b) se adibite al trasporto di persone:

- con cabine di portata fino a 30 persone tassa di rilascio L. 70.000, tassa annuale L. 40.000

- con cabine di portata

oltre 30 persone tassa di rilascio L. 90.000, tassa annuale L. 60.000

5) Concessione per l’impianto

e l’esercizio pubblico di sciovie, slittinovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie tassa di rilascio L. 50.000, tassa annuale L. 30.000

6) Concessione della costruzione e dell’esercizio di funicolari terrestri tassa di rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 45.000

7) Concessione per l’impianto o l’esercizio di scale o nastri mobili tassa di rilascio L. 40.000, tassa annuale L. 35.000

La tassa annuale deve essere corrisposta alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce.

Art. 82

(Contributo di sorveglianza)

Il contributo nelle spese di sorveglianza, al cui pagamento sono tenuti gli esercenti dei servizi pubblici, di cui all’articolo 11 della presente legge, è fissato nella misura seguente:

1) Autoservizi di linea (viaggiatori e cose):

- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva desunta dagli atti di concessione L. 1

2) Autoservizi di linea (sole merci):

- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva desunta dagli atti di concessione L. 0,80

3) Filovie, tramvie, ferrovie e metropolitane: - per la costruzione, per km. L. 10.500

- per l’esercizio, per km. L. 5.250

4) Funicolari aeree:

a) funivie, seggiovie e simili:

- funivie bifuni (fino a metri 750):

a) per la costruzione L. 315.000

b) per l’esercizio L. 157.500

- funivie bifuni (oltre m. 750):

a) per la costruzione, per

km. L. 420.000

b) per l’esercizio, per km. L. 210.000

- funivie monofuni, escluse le

seggiovie (fino a m. 750):

a) per la costruzione L. 315.000

b) per l’esercizio L. 157.500

- funivie monofuni, escluse le

seggiovie (oltre m. 750):

a) per la costruzione, per

km. L. 420.000

b) per l’esercizio, per km. L. 210.000

- seggiovie:

a) per la costruzione:

per ciascun impianto L. 105.000

b) per l’esercizio:

per ciascun impianto L. 52.500

5) Ascensori in servizio pubblico:

a) per la costruzione:

per ciascun impianto L. 84.000

b) per l’esercizio:

per ciascun impianto L. 42.000

6) Sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie e altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie:

a) per la costruzione:

per ciascun impianto L. 105.000

b) per l’esercizio:

per ciascun impianto L. 52.500

7) Funicolari terrestri:

a) per la costruzione, per km L. 10.500 b) per l’esercizio, per km. L. 5.250

8) Scale o nastri mobili in servizio

pubblico:

a) per la costruzione:

per ciascun impianto L. 42.000

b) per l’esercizio:

per ciascun impianto L. 21.000

Il contributo di sorveglianza deve essere corrisposto, contestualmente con la tassa di concessione regionale, entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce.

Esso viene devoluto per metà allo Stato e per metà alla Regione.

Il contributo è introitato per intero dalla Regione e quindi devoluto per una metà allo Stato.

Art. 83

(Sanzioni pecuniarie)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Chi esercita un servizio di trasporto pubblico per il quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, come previsto nei precedenti articoli, senza aver ottenuto l’atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 10.000 a Lire 50.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 84

(Delega delle funzioni amministrative)

Nella prima fase di applicazione della presente legge corrispondente al periodo di attuazione del primo Piano di Bacino di Traffico, la Regione, in accordo con i Comuni e le Comunità Montane, verificherà con quali modalità, con quali strumenti e con quale gradualità delegare agli Enti locali e a loro consorzi l’esercizio delle funzioni amministrative dei servizi di cui all’articolo 11 della presente legge.

Con apposita legge regionale, sentiti gli Enti locali e ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione provvederà quindi a fissare anche le direttive per l’esercizio di quelle funzioni che saranno delegate.

Art. 85

(Consorzi di Bacino)

Il competente Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti provvederà, nella prima fase di applicazione della presente legge corrispondente al periodo di attuazione del primo Piano di Bacino di Traffico, con ricerche, mezzi e interventi più opportuni, a studiare, promuovere e sostenere - ai sensi dell’articolo 3, primo comma, sub n. 5, della legge 10 aprile 1981, n. 151 - la costituzione di Consorzi o altre forme associative tra Enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali e/ o per l’eventuale gestione.

Art. 86

(Informazione e partecipazione)

Al fine di favorire una corretta applicazione della presente legge e il raggiungimento degli scopi che si prefigge e onde promuovere l’uso dei trasporti collettivi secondo la nuova normativa e secondo l’obiettivo del conseguimento dell’equilibrio economico dei servizi di trasporto, l’Assessorato regionale competente per i Trasporti promuove e assicura una adeguata informazione.

Nella prima fase di applicazione della presente legge, viene promossa una speciale campagna di informazione diretta verso la popolazione, gli Enti locali, le categorie professionali, i sindacati, le scuole, l’utenza turistica ed altri destinatari interessati all’uso, all’organizzazione, alla funzionalità e all’efficienza dei trasporti stessi.

Viene contestualmente assicurata, anche secondo quanto è previsto dall’articolo 3, primo comma, sub n. 6, la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati non solo alla elaborazione ed attuazione del Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e loro eventuali modifiche, ma anche all’applicazione della presente legge e al raggiungimento degli scopi che si prefigge.

Art. 87

(Programmazione)

L’Assessorato regionale competente per i Trasporti provvede, in relazione ai servizi di trasporto collettivo indicati nell’articolo 11 della presente legge, a redigere - secondo i criteri programmatico-direttivi e secondo i contenuti del Piano di Bacino di Traffico - i contributi necessari alla elaborazione delle articolazioni settoriali del Piano Generale Nazionale dei Trasporti.

Nel definire la politica regionale dei trasporti, oltreché dei principi e criteri di autorizzazione indicati dalla normativa statale, esso tiene conto delle disposizioni comunitarie e delle risoluzioni della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, nonché può tener conto di ogni altro atto, in materia, del Consiglio d’Europa e della Commissione Economica per l’Europa.

Art. 88

(Trasporti semi - collettivi)

Nella prima fase di applicazione della presente legge dovranno essere particolarmente studiate e sperimentate le possibilità offerte dai trasporti semi - collettivi, soprattutto lungo quelle linee dove il mezzo pubblico collettivo è scarsamente utilizzato, ai fini di un loro inserimento nella rete regionale dei servizi di trasporto pubblico secondo conformi previsioni del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale.

Art. 89

(Trasporti scolastici)

La Regione, nella prima fase di applicazione della presente legge, a titolo sperimentale, può promuovere ed organizzare, nell’ambito dei servizi di linea, particolari servizi di trasporto di alunni e studenti, alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 90

(Scadenza generale)

Tutte le autorizzazioni e concessioni per opere, impianti, linee, esercizi, relative alle categorie, modi e tipi di trasporto pubblico indicati nell’articolo 11 della presente legge cessano di avere validità ed efficacia il 31 dicembre 1982, secondo quanto disposto dall’articolo 33 della presente legge.

L’Autorità concedente dispone per la loro estinzione.

Art. 91

(Esercizio provvisorio dei servizi)

Le autorizzazioni e le concessioni per la istituzione e l’esercizio dei servizi di linea per le categorie e i modi di trasporto indicati nell’articolo 11 della presente legge, accordate fino all’entrata in vigore della presente legge da qualunque autorità concedente (esclusa quella statale), e ancorché gli atti relativi non siano stati perfezionati, sono convertite in speciali autorizzazioni e concessioni provvisorie aventi scadenza improrogabile il 31 dicembre 1982. I Comuni, quali enti concedenti, provvedono di conseguenza per l’abrogazione delle concessioni e delle autorizzazioni e per le relative conversioni alle condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo.

L’esercizio non viene interrotto tra l’entrata in vigore della presente legge e la conversione di cui al precedente comma.

Per ottenere la conversione prevista dal primo comma gli interessati dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, allegando copia autenticata delle autorizzazioni e concessioni che dovranno essere convertite negli atti di cui al primo comma.

Le imprese, aziende ed enti esercenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, dovranno comunque uniformarsi alla normativa della presente legge anche nel periodo antecedente il 31 dicembre 1982.

Quando l’Autorità concedente è il Comune, copia della domanda di cui al terzo comma, col visto del Comune attestante il rispetto del termine, dovrà essere trasmessa all’Assessorato regionale competente per i Trasporti.

Art. 92

(Procedure per i primi atti)

Venendo a scadere ed essendo estinte alla data del 31 dicembre 1982 tutte le autorizzazioni e concessioni, i primi atti di concessione avranno decorrenza col primo gennaio 1983.

Entro il 30 settembre 1982 dovranno pervenire all’Assessorato regionale competente per i Trasporti le domande di autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge ed entro il 31 ottobre 1982 all’Autorità concedente quelle per ottenere le concessioni ai sensi degli artt. 22 e 23 della presente legge.

Le domande devono essere corredate della documentazione richiesta.

Seguirà l’iter previsto dalla presente legge, mentre alla data del primo gennaio 1983, nessuna categoria, modo, tipo di trasporto di cui all’articolo 11 della presente legge potrà essere aperto al pubblico esercizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21 della presente legge e senza aver ottenuto gli atti di autorizzazione e concessione per l’esercizio da parte della Regione e del Comune secondo le rispettive attribuzioni ai sensi della presente legge.

Art. 93

(Disposizioni finanziarie)

Le autorizzazioni di spesa necessarie per l’attuazione delle disposizioni della presente legge sono disposte annualmente con legge di bilancio. Apposite norme legislative regionali provvederanno agli oneri finanziari derivanti dagli impegni stabiliti dalla presente legge e alla determinazione delle dotazioni organiche necessarie all'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 94

(Disposizioni finali)

Sono abrogate le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

Fino all’emanazione di nuove norme, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4, terzo comma; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 34, primo comma, lettera c), della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni.

A completamento delle norme della presente legge di carattere generale, che disciplinano ogni esercizio, modo, categoria, tipo di trasporto pubblico di cui all’articolo 11, la Regione, con apposite leggi, emana ulteriori disposizioni per ogni specifica articolazione settoriale (tramvie, funivie, sciovie, ecc.).

Art. 95

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.