Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20

Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).

(B.U. del 16 agosto 2022, n. 44)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2quinquies)

1. Dopo l'articolo 2quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito il seguente:

"Art. 2quinquies

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità)

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

3. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri caregiver familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei caregiver familiari;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata;

f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per lepersone con disabilità e dei loro caregiver familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro caregiver familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;

i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;

j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei caregiver familiari e alla piena inclusione sociale;

k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della l. 18/2009;

m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;

n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;

o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;

q) promuove il ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.

4. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

5. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2sexies)

1. Dopo l'articolo 2quinquies della l.r. 17/2001, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 2sexies

(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali;

b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1.

3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 17/2001, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 18bis

(Rinvio)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 2 è pubblicato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.