Legge regionale 14 giugno 2022, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 2022, n. 13

Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

(B.U. del 21 giugno 2022, n. 32)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "di favorire la prevenzione e la repressione del crimine organizzato," sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità.".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022, le parole: "per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata" sono sostituite dalle seguenti: "per la promozione della cultura della legalità".

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

"b) promuove iniziative regionali di carattere culturale e sociale, di informazione, di buone pratiche amministrative, di sensibilizzazione e di dibattito pubblico in materia di criminalità mafiosa, e il coordinamento di quelle organizzate dagli enti locali e dai rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e dell'associazionismo collaborando, in particolare, con l'associazione di cui all'articolo 5, comma 1;".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato tecnico svolge attività di supporto tecnico-scientifico alle funzioni dell'Osservatorio, con particolare riferimento all'analisi sociologica in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale valdostano.".

2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

"a) raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili sulla presenza di associazioni criminali di tipo mafioso italiane e straniere operanti nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle;".

3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

"b) raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti pubblici, dalla programmazione all'esecuzione dei contratti;".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché allo studio dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.".

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.