Legge regionale 30 maggio 2022, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione)

(B.U. del 21 giugno 2022, n. 32)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), è sostituito dal seguente:

"1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla società controllata Aosta Factor S.p.A. né alla società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.) e alle sue controllate, ad eccezione dell'articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 4, dell'articolo 5, comma 3, relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale, dell'articolo 6 e dell'articolo 9. Restano comunque ferme, nei confronti di Aosta Factor S.p.A. nonché di CVA S.p.A. e delle sue controllate, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ove applicabili, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento a quelle relative alla definizione degli obiettivi della manovra di bilancio regionale aventi carattere generale e contenuto programmatico.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente, gli indirizzi strategici sono contenuti nell'ambito del documento di programmazione strategica regionale.".

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2022, per le società esercenti impianti a fune il predetto termine è fissato al 31 luglio.".

3. Il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Le società controllate direttamente dalla Regione, incluse le società rispetto alle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, trasmettono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all'assessore regionale competente per materia e all'assessore competente in materia di società e enti partecipati, una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione strategica regionale.".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

"6bis. Le società controllate indirettamente dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., ad eccezione delle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), trasmettono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a FINAOSTA S.p.A. una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale. Entro i due mesi successivi alla ricezione, FINAOSTA S.p.A. trasmette, quindi, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all'assessore regionale competente per materia e all'assessore competente in materia di società e enti partecipati, una relazione in ordine al raggiungimento, da parte delle società indirettamente controllate, degli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale e, in caso di mancato o parziale raggiungimento degli stessi, segnala i motivi e suggerisce le modalità per il loro pieno raggiungimento.".

5. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016, le parole: "gli indirizzi di cui al comma 4 e 5 e" sono soppresse.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 20/2016, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2bis

(Gestione delle società a partecipazione indiretta)

1. FINAOSTA S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale e assegnati alle società da essa controllate anche mediante:

a) apposite verifiche in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi e indirizzi assegnati alle predette società e, se del caso, reindirizzando l'attività delle società controllate;

b) la richiesta, la valutazione e il monitoraggio dei piani strategici aziendali che le società predispongono per le finalità legate alla propria pianificazione aziendale;

c) il monitoraggio periodico dell'andamento economico-finanziario.

2. FINAOSTA S.p.A. nomina i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. FINAOSTA S.p.A. definisce e pubblica nel proprio sito istituzionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza degli organi, un avviso per la ricerca di candidature. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, l'avviso contiene l'elenco delle cariche oggetto di nomina e l'indicazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, l'avviso contiene altresì le specifiche ragioni, da comunicare previamente alla Regione, per le quali FINAOSTA S.p.A. ritiene motivatamente necessaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 11, del medesimo d.lgs. 175/2016, una composizione collegiale dell'organo di amministrazione della società da essa controllata. Di tale avviso è data ulteriore pubblicità tramite pubblicazione nel sito della società interessata. Le candidature sono valutate ai soli fini dell'avviso per il quale sono state presentate.

4. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso presentano domanda a FINAOSTA S.p.A., corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano il possesso dei requisiti richiesti nel medesimo avviso, nonché il titolo di studio conseguito e le esperienze personali e lavorative pregresse rilevanti in ragione dell'oggetto sociale della società per la quale la candidatura è stata avanzata.

5. Ai fini di cui al comma 6, FINAOSTA S.p.A. trasmette preventivamente all'assessore regionale competente in materia di società e enti partecipati l'elenco dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi.

6. La Giunta regionale, ricevuto l'elenco dei candidati di cui al comma 5, con propria deliberazione presentata dalla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati, designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta, trasmettendo la medesima deliberazione a FINAOSTA S.p.A. ai fini della nomina.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Trasparenza)

1. Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Assunzione del personale)

1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del proprio sito istituzionale, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

2. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati, ferme restando le disposizioni relative all'individuazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico individuate dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016, definisce le linee guida in materia di reclutamento del personale delle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, alle quali le società sono tenute a ispirarsi nella predisposizione o modificazione dei regolamenti di cui al comma 1. Le linee guida in materia di reclutamento del personale costituiscono atti di indirizzo del socio di maggioranza e sono finalizzate a rendere omogenea, tra le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, la concreta attuazione dei principi richiamati dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016. La struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati provvede alla verifica della rispondenza dei regolamenti di cui al comma 1 ai principi richiamati dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e alle predette linee guida.

3. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate indirettamente dalla Regione operanti nel settore degli impianti a fune.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016, dopo le parole: "indirettamente controllate dalla Regione" sono inserite le seguenti: ", a eccezione delle società per le quali sono già definite le modalità di esercizio del controllo analogo nell'ambito di apposite convenzioni,".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Accesso dei Consiglieri regionali ai documenti e ai piani strategici)

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale in materia di diritto di accesso, il diritto di accesso dei Consiglieri regionali ai documenti e ai piani strategici in fase di approvazione delle società controllate è differito alla conclusione dei relativi procedimenti, nel caso in cui la relativa divulgazione possa arrecare danno alla Regione o a terzi.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, in ogni caso, all'assessore competente in materia di società e enti partecipati".

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 20/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, trova applicazione, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, a partire dalla definizione degli indirizzi strategici per il triennio 2023/2025.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/2016:

a) il comma 5 dell'articolo 2, a partire dalla definizione degli indirizzi strategici per il triennio 2023/2025;

b) l'articolo 7.

3. Sono, inoltre, abrogati:

a) i commi 3 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali);

b) l'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.