Legge regionale 14 maggio 1982, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 14 05 1982

Bollettino ufficiale 11 6 1982 n. 5

Integrazione alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, recante: immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile.

Art. 1

I giovani che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'articolo 26 della legge primo giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano potuto partecipare o che non siano stati ammessi o, ancora, che non abbiano superato l'esame di idoneità previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7 sono ammessi a sostenere un nuovo esame di idoneità ad essi riservato per la immissione nei ruoli della Regione da effettuarsi con le stesse modalità previste dalla richiamata legge regionale 30 gennaio 1981 n. 7.

Art. 2

Fino all'espletamento dell'esame di idoneità, i giovani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 sono mantenuti in servizio con il trattamento economico in godimento. Qualora non superino positivamente l'esame sono considerati decaduti dal servizio a tutti gli effetti.

Art. 3

I giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in calce alle graduatorie uniche regionali secondo il progetto specifico e secondo il punteggio riportato nell'esame.

Art. 4

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1981 n. 7.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.