Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10

Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

(B.U. del 14 giugno 2022, n. 31)

Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico)

1. Per l'anno 2022, con onere a carico della Regione, ai profughi di guerra provenienti dall'Ucraina, temporaneamente accolti in Valle d'Aosta, e alle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta, è concesso l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità applicative della misura di cui al comma 1.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12bis della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono aggiunti i seguenti:

"3bis. Sono altresì iscritti di diritto nel ruolo di cui al capo III, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente, i dipendenti con qualifica di autista delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), in possesso della patente di categoria B. L'iscrizione di diritto nel ruolo ai sensi del presente comma è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, nonché allo svolgimento di apposito percorso formativo, a carico dell'impresa di appartenenza, non inferiore a otto ore, sulle materie di cui all'articolo 11, comma 2.

3ter. La perdita dei requisiti di cui al comma 3bis comporta la cancellazione dal ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 14.".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in euro 60.000 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024, a valere sull'anno 2022, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2022, per euro 60.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spesa corrente).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.