Regolamento regionale 23 marzo 1982, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 23 marzo 1982, n. 3

(B.U. 30 marzo 1982, n. 3)

Modifiche al regolamento regionale 30 agosto 1968 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1e successive modificazioni, sulla pensionabilità dell’indennità di lingua francese corrisposta al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Regione Valle d’Aosta.

Art. unico

L’articolo 1 del regolamento regionale 30 agosto 1968 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Il fondo di previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni, è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con deliberazione della Giunta regionale e così composto:

a) l’assessore alla pubblica istruzione della Regione - presidente;

b) il sovraintendente agli studi della Regione;

c) un funzionario dell’assessorato alla pubblica istruzione della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall’assessore alla pubblica istruzione;

d) un funzionario dell’assessorato alle finanze della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall’assessore alle finanze;

e) quattro rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione ivi compreso il personale in quiescenza, designati congiuntamente dai sindacati più rappresentativi della scuola elementare e materna della Regione tra gli appartenenti alle dette categorie di personale.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente a un impiegato dell’assessorato della pubblica istruzione della Regione".

All’articolo 2 del regolamento regionale 30 agosto 1968 è aggiunto il seguente comma:

"Alla scadenza del quadriennio, il consiglio uscente rimane in carica sino alla nomina del nuovo consiglio".

L’articolo 15 del regolamento regionale 30 agosto 1968 è soppresso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.