Legge regionale 9 maggio 2022, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 9 maggio 2022, n. 4

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.

(B.U. del 17 maggio 2022, n. 25)

Art. 1

(Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026 allegato alla presente legge.

2. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti tiene conto, in particolare:

a) della normativa eurounitaria e, in particolare, della direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, al fine di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero, nonché di disincentivare, per il conferimento degli stessi, la realizzazione e l'utilizzo delle discariche;

b) del modello dell'economia circolare, ai sensi di quanto previsto dai decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), 3 settembre 2020, n. 118 (Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), 3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), 3 settembre 2020, n. 121 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), che promuovono una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

3. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti rappresenta, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti, il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione e della programmazione degli interventi a livello regionale e di sotto ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti (subATO) e costituisce documento di base e di riferimento per gli altri strumenti di programmazione territoriale per il quinquennio 2022/2026.

4. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola nei seguenti:

a) Volume primo: la gestione dei rifiuti urbani;

b) Volume secondo: la gestione dei rifiuti speciali;

c) Volume terzo: la bonifica delle aree inquinate;

d) Volume quarto: i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Art. 2

(Obiettivi dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani, sono, in particolare:

a) la riduzione della produzione dei rifiuti;

b) il miglioramento della qualità della raccolta;

c) il perseguimento di un tasso di riciclaggio di materia a regime almeno pari al sessantacinque per cento e un tasso di raccolta differenziata almeno pari all'ottanta per cento nel 2026;

d) il rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale;

e) il miglioramento della dotazione impiantistica regionale;

f) il monitoraggio costante della gestione dei rifiuti;

g) la definizione di un modello di gestione incentrato su di un unico ATO.

2. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alla gestione dei rifiuti speciali sono, in particolare:

a) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia;

c) la limitazione della realizzazione di nuove discariche;

d) la minimizzazione del ricorso alla discarica e l'incremento del tasso di riciclo;

e) la revisione e l'efficientamento del sistema di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;

f) favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

g) la promozione dello sviluppo di una green economy regionale.

3. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alla bonifica delle aree inquinate sono, in particolare:

a) il mantenimento e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati;

b) la definizione e l'aggiornamento dell'ordine di priorità degli interventi in merito ai siti contaminati di interesse regionale e comunale;

c) la definizione e l'aggiornamento delle modalità degli interventi di bonifica;

d) l'adozione dei piani di gestione delle aree interessate da inquinamento antropico diffuso.

4. Con riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali costituisce, inoltre, obiettivo dell'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Art. 3

(Modalità per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della l.r. 31/2007, il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è comunque aggiornato nel caso in cui, secondo quanto riportato nel rapporto di monitoraggio intermedio predisposto dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti, i risultati raggiunti non risultino in linea con gli obiettivi o con le ricadute ambientali fissati dal piano medesimo, anche con riferimento ai singoli volumi di cui all'articolo 1, comma 4.

3. La Giunta regionale provvede all'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti qualora esso riguardi aspetti meramente tecnici, quali l'aggiornamento delle informazioni, l'adozione periodica del programma di riduzione dei rifiuti, nonché l'aggiornamento o l'accorpamento dei subATO, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 4

(Tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tabella di cui all'allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

"Allegato A (articolo 23, comma 1)

Tipologia di rifiuto

Tributo

euro/ton

1

Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica senza caratterizzazione analitica, elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4 del d.lgs. 36/2003

2,00 **

2

Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica previa caratterizzazione, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 36/2003 e conformi alle tabelle 2,3,4 dell'allegato 4 del d.lgs. 36/2003

10,00

3

Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

18,00 *

4

Scarti e sovvalli di rifiuti urbani provenienti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio

5,17

5

Rifiuti urbani da spazzamento stradale (EER 200303) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'allegato 8 del d.lgs. 36/2003

25,82

6

Rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal settore metallurgico

5,17

7

Rifiuti speciali non pericolosi non ricompresi ai punti 1), 2), 3), 6) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

12,00

8

Rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, compresi le fosse settiche e i manufatti analoghi, e dalle attività di depurazione delle acque reflue

5,17

9

Rifiuti speciali pericolosi ammessi al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

25,82

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente.

* L'effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall'importo base di 18,00 euro/ton applicando la maggiorazione o detrazione di cui all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO

** Per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro cubo

Il soggetto passivo, per il pagamento del tributo speciale, è il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, si applicano alle istanze di autorizzazione, rinnovo e modifica sostanziale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti avviati e non ancora conclusi, nonché alle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per le modifiche sostanziali, le previgenti disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Restano ferme le disposizioni di settore che, per loro espressa previsione o in quanto recanti norme imperative, trovino applicazione anche ai predetti procedimenti e autorizzazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme tecniche di attuazione per la definizione delle modalità autorizzative dei procedimenti, compresi quelli pendenti alla medesima data.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.