Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 15 01 1982

Bollettino ufficiale 3 2 1982 n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 marzo 1977, n. 17, concernente la protezione della flora alpina.

Art. 1

Il terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, è sostituito dai seguenti; La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco.

Resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario e del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie vegetali autorizzate ai sensi del presente titolo II.

Art. 2

È sempre vietato l’abbruciamento dei canneti e dei cariceti.

Ne è consentito lo sfalcio nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 3

Nell’allegato n. 1 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, in luogo di:

CARLINA ACAULIS L.

Compositae

Carlina - Carline a tige courte - C. blanche - C. changeante - C. officinale - Chardon argentè -Chardonnain - Chardonnerette Loque Itzardon. sostituire:

CARLINA ACANTHIFOLIA All.

Compositae

Carline à feuilles d’acanthe

Nell’allegato n. 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, dopo Imperatoria aggiungere:

Iperico, nome botanico: Hypericum perforatum;

parti usate: parti aeree: quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Art. 4

Per la violazione di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 della legge primo marzo 1975, n. 47.

Art. 5

Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 28400 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa annua di lire 10 milioni derivante dall’applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap.50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - (Spese correnti) - Settore I " Assetto del territorio e tutela dell’ambiente ") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981.

Per gli anni 1982 e 1983 al relativo onere si farà fronte con le disponibilità del settore 2.2.1

" Assetto del territorio e tutela dell’ambiente " programma 2.2.1.6 " Difesa del suolo ".

Per gli anni successivi l’onere necessario sarà iscritto con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci preventivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 10.000.000

Variazione in aumento:

cap. 28400 - " Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura "

L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.