Legge regionale 27 agosto 1964, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 27 08 1964

Bollettino ufficiale 31 8 1964 n. 0

INTEGRAZIONE DELLA 13a MENSILITÀ PER L’ANNO 1963 AL PERSONALE DIPENDENTE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Art. 1

È approvata l’integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963, nella misura di cui al successivo articolo 2, a favore del personale regionale che abbia fruito della 13a mensilità per l’anno 1963.

Art. 2

L’integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963, di cui al precedente articolo, è attribuita in misura di una mensilità lorda dell’assegno temporaneo spettante al personale regionale à sensi della legge regionale 9- 5- 1963 n. 10, è soggetta alle stesse norme che disciplinano la 13a mensilità per l’anno 1963, è subordinata alla effettiva spettanza della 13a mensilità per l’anno 1963 ed è determinata in base alle norme e ai ratei mensili per la 13a mensilità dell’anno 1963, avendo riguardo alla qualifica, al grado e alla situazione di servizio considerati per la 13a mensilità per l’anno 1963.

Art. 3

La spesa per la concessione della integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963, di cui alla presente legge, prevista in complessive L. 10.500.000, sarà imputata al capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione, per il corrente esercizio finanziario 1° luglio - 31 dicembre 1964, che presenta la necessaria disponibilità di fondi (" Spese per il personale - Spese per conguaglio stipendi, indennità, assegni, compensi, ecc. ").

Art. 4

Per quanto non previsto dalla presente legge, per la liquidazione della integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963 al personale regionale si applicano le norme e le disposizioni emanate dallo Stato per l’integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963 a favore del personale statale.

Alla liquidazione della integrazione della 13a mensilità per l’anno 1963 al personale regionale si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione di spese al sopracitato capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.