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Comunicato n° 77 del 9 febbraio 2022

Question time sulle procedure di esecuzione immobiliare conseguenti alla sentenza "Casinò"

 

Con un'interrogazione a risposta immediata illustrata nella seduta consiliare del 9 febbraio 2022, il Consigliere Mauro Baccega (Gruppo Misto) ha portato all'attenzione dell'Aula le procedure di esecuzione immobiliare nei confronti di amministratori regionali che devono risarcire la Regione a seguito della sentenza della terza sezione d'appello della Corte dei Conti riguardante la ricapitalizzazione del Casinò di Saint-Vincent.

Il Consigliere Baccega ha ricordato che «a settembre scorso l'Avvocatura regionale ha comunicato l'intimazione a pagare il debito vantato dalla Regione: alcuni amministratori lo hanno estinto, altri hanno in itinere vertenze nei confronti delle rispettive compagnie assicurative e c'è addirittura un caso limite di un ex amministratore regionale che ha appreso della prosecuzione della procedura di pignoramento dei propri immobili pur avendo da più di due mesi la capienza sul proprio conto corrente (ancora sotto sequestro conservativo, come tutti del resto) utile all'estinzione del credito vantato dalla Regione. L'Amministrazione regionale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale mentre gli amministratori regionali coinvolti hanno presentato un ricorso per difetto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione: io credo sia opportuno capire se la Giunta abbia previsto, in autotutela, di dare disposizioni all'Avvocatura regionale per sospendere le procedure di esecuzione immobiliare nei confronti degli amministratori regionali interessati nell'attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione: sospensione che era stata a suo tempo prospettata.»

Nella risposta, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha parlato «di questione delicata e dolorosa. La Giunta regionale ha dato mandato a un legale per l'esecuzione della sentenza n. 350/2021 della terza sezione centrale d'appello della Corte dei Conti, quindi di un preciso obbligo di legge: eventuali disposizioni impartite al legale, si porrebbero quindi in conflitto con il mandato conferito. La sospensione dell'esecuzione risulta essere stata oggetto, nell'ambito del giudizio di Cassazione, di specifica istanza da parte degli interessati, della quale, tuttavia, non si conosce l'esito. Per quanto riguarda la procedura esecutiva, la sospensione può essere ovviamente chiesta dal debitore al Giudice dell'esecuzione. L'ordinamento prevede anche la sospensione su istanza del creditore; questa opzione sarà presa in considerazione nel momento in cui, tenendo conto dei tempi della procedura esecutiva e dei tempi per i ricorsi pendenti avanti la Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale, dovessero profilarsi conseguenze irreversibili legate alla vendita degli immobili che possano esporre l'Amministrazione a responsabilità, e quindi qualora si configurino esigenze legate al perseguimento dell'interesse pubblico.»

Il Consigliere Baccega ha quindi preso atto della risposta.

 

SC