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Comunicato n° 663 del 16 novembre 2021

Precisazioni del Presidente del Consiglio sulle procedure conseguenti alla sentenza Casinò

 

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, interviene sulla questione delle incompatibilità con la carica di Consigliere regionale a seguito delle condanne della Corte dei conti riguardanti il Casinò de la Vallée.

«Sono due le norme cui fare riferimento in merito alla questione. Da una parte, la legge regionale n. 20 del 2007, all'articolo 5, comma 1, lettera q), stabilisce l'incompatibilità con la carica di Consigliere regionale per coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori della Regione, sono stati - con sentenza passata in giudicato - dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito. Dall'altra parte, bisogna tenere conto del Codice di giustizia contabile che, all'articolo 177, comma 2, statuisce che la sentenza è passata in giudicato se non vi è ricorso in Cassazione: come riferito dall'Avvocatura regionale la sentenza della Corte dei conti risulta impugnata in Cassazione da tutti i soggetti interessati e pertanto non si può ritenere come definitiva. Ai sensi di queste due norme, l'iter di pronunciamento della decadenza non può quindi essere avviato.»

«Inoltre, bisogna precisare che non possono coesistere due cause di incompatibilità: o è l'una o è l'altra. In questo caso, la disposizione di riferimento non è quella generica relativa alla lettera v) dell'articolo 5 della legge regionale 20/2007 (coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora), bensì quella specifica relativa alla lettera q): disposizione che, nel caso di specie, si applica in quanto trattasi di fatto compiuto da persone nella loro qualità di Consiglieri regionali, che hanno approvato un atto che è stato poi oggetto di sentenza di condanna da parte della Magistratura contabile.»

«Altra cosa è la procedura esecutiva, ossia le azioni di recupero di quanto dovuto, che sono di competenza dell'Avvocatura regionale. Infatti, secondo l'articolo 373 del Codice di procedura civile, il ricorso per Cassazione, che non fa passare in giudicato la sentenza, non sospende però l'esecuzione della stessa, ma è il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata che può, su istanza di parte, disporne la sospensione.»

«Può forse sembrare un paradosso, ma la situazione è questa. Si tratta di una vicenda che non ha nessuna implicazione politica, ma che è essenzialmente giuridica. Le leggi sono in vigore e vanno applicate, oltre che sempre rispettate.»

SC