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Comunicato n° 64 del 19 marzo 2020

Covid-19: nuovo decreto del Presidente del Consiglio sullo svolgimento dell'attività istituzionale

Il Presidente del Consiglio Valle, nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo 2020, ha determinato tramite decreto nuove linee guida per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito dell'emergenza da Covid-19.

Il testo del provvedimento:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, punto 6), del D.P.C.M. stesso che dispone che "fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

Visto il Decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di sostentamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerata la necessità di garantire, in ogni caso, il funzionamento degli organi del Consiglio regionale, dei lavori delle Commissioni e dell’Aula;

Richiamato il proprio decreto n. 11 in data 13 marzo 2020 con cui sono state adottate alcune prime linee guida per individuare le modalità di svolgimento dell'attività istituzionale, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, contemperando peraltro tali misure con l'esigenza di salvaguardare la salute dei consiglieri e di tutti i dipendenti che, con diverse mansioni, supportano l'attività consiliare, nonché sono state individuate, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale in qualità di datore di lavoro, d'intesa con i dirigenti preposti, le attività indifferibili da rendere in presenza da parte dei dipendenti delle strutture organizzative del Consiglio regionale, tenuto conto che in via ordinaria l'attività di lavoro deve essere erogata dal proprio domicilio mediante telelavoro, se già autorizzato, o mediante il lavoro agile, e tenuto conto che è raccomandata la fruizione delle ferie o il ricorso al congedo per particolari motivi personali o familiari;

Ritenuto di dover adottare ulteriori linee guida che consentano, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, vista la situazione di comprovata gravità ed emergenza nazionale e regionale, che rende temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale di riunirsi secondo le modalità ordinarie, lo svolgimento delle sedute degli organi consiliari in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza anche solo di parte dei consiglieri regionali;

si determinano le seguenti Linee guida:

  1. Convocazione adunanza consiliare in situazioni di emergenza

È consentito lo svolgimento delle adunanze consiliari in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza anche solo di parte dei consiglieri regionali. La restante parte, purché non superiore alla metà dei consiglieri assegnati, è dislocata in aula consiliare assicurando la distanza interpersonale di almeno un metro.

       2. Svolgimento delle adunanze in modalità telematica

Per “adunanza in modalità telematica” si intendono le adunanze dell’organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici (Skype) idonei a consentire l’identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

La documentazione funzionale allo svolgimento delle adunanze è resa disponibile mediante l'invio con strumenti elettronici.

Al fine di ridurre il più possibile la durata della riunione, la trattazione degli atti avviene con la sola illustrazione da parte del relatore, senza discussione generale né repliche da parte dei componenti della Giunta, e si procede senz'altro alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale dell'atto, senza dichiarazioni di voto.

Le votazioni si effettuano per appello nominale. Ciascun consigliere, chiamato dal Presidente dell’assemblea legislativa ad esprimere il proprio voto, lo esprime a voce, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo da garantire la certezza del voto.

Le adunanze svolte, in tutto o in parte, con modalità telematica sono valide a tutti gli effetti.

Colui che partecipa ai lavori con modalità telematica è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell’organo assembleare.

Chi svolge le funzioni di Presidente dell'adunanza opera dalla sede istituzionale del Consiglio.

Le adunanze consiliari non sono aperte al pubblico, né sono trasmesse sul canale digitale TV Vallée. È trasmesso via streaming in diretta sul sito internet del Consiglio regionale l'audio dell'adunanza. Si procederà alla pubblicazione della registrazione dell'audio dell'adunanza nella bacheca denominata "Mediateca/Video/Sedute del Consiglio" del sito internet del Consiglio regionale.

Non è ammessa la presenza di giornalisti nell'apposita tribuna stampa, né nel foyer.

       3. Svolgimento sedute Commissioni consiliari, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo consiliari

Le sedute delle Commissioni consiliari, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Conferenza dei Capigruppo consiliari, da convocarsi solo in caso di effettiva e inderogabile necessità, possono svolgersi in modalità telematica alle condizioni di cui ai punti 1 e 2 delle presenti Linee guida.

Le sedute delle commissioni consiliari, che non si tengano in modalità telematica, si svolgono con la sola presenza dei componenti effettivi della commissione e senza possibilità di delega a consiglieri non componenti della stessa. I consiglieri non componenti della commissione possono seguire i lavori collegandosi via skype.

Le audizioni di soggetti esterni possono essere svolte solo in forma telematica. È in ogni caso da privilegiare l'invio con strumenti elettronici di relazioni e documentazione sostitutivo dell'intervento di persona.

I presidenti delle commissioni consiliari sono invitati a contingentare i tempi di parola dei commissari e dei soggetti auditi al fine di ridurre il più possibile la durata delle riunioni.

Non è ammessa la presenza di giornalisti nel foyer.

 
 
MM