Accesso civico "generalizzato"

Le richieste di accesso civico generalizzato (concernente dati e documenti ulteriori) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (come novellato dal d.lgs. n. 97/2016) sono presentate:

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

L'accesso civico "generalizzato" è lo strumento finalizzato a garantire la libertà di ciascun cittadino di essere informato su dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla conoscibilità e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza. Con delibera n. 1309/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato linee guida recanti indicazioni operative per la definizione di esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato.